Fattura elettronica, scadenza in arrivo per l’imposta di bollo del primo trimestre 2023

Scadenza in arrivo per l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche del primo trimestre 2023: il termine per il versamento è fissato al 31 maggio. Per individuare i soggetti obbligati a rispettare l'appuntamento si dovrà far riferimento all'importo dovuto, il cui calcolo è disponibile dal 15 maggio sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Fattura elettronica, scadenza in arrivo per l'imposta di bollo del primo trimestre 2023

Fattura elettronica, alle porte il primo appuntamento con l’imposta di bollo 2023.

Per il pagamento delle somme dovute in relazione al primo trimestre dell’anno la scadenza è fissata al 31 maggio 2023 e dal 15 maggio è disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate il calcolo dell’importo dovuto.

Questo uno dei primi aspetti da considerare per determinare chi è tenuto a versare il bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2023: solo in caso di somme superiori a 5.000 euro bisognerà rispettare la scadenza di fine mese. In caso contrario l’appuntamento slitta al 30 settembre.

Fattura elettronica, scadenza in arrivo per l’imposta di bollo del primo trimestre 2023

La legge 122/2022 di conversione del Dl Semplificazioni ha ridisegnato il calendario delle scadenze relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, alzando l’asticella delle somme che impongono di rispettare l’appuntamento trimestrale.

Il limite di importo complessivo dell’imposta di bollo sulle e-fatture è stato fissato a 5.000 euro rispetto ai 250 euro dello scorso anno. Solo in caso di superamento del nuovo tetto massimo nel corso del primo trimestre dell’anno sarà necessario versare le somme dovute entro la scadenza del 31 maggio 2023.

Questo il primo aspetto da considerare, in vista dell’avvicinarsi del primo appuntamento dell’anno con l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In caso di bollo trimestrale inferiore a 5.000 euro, il pagamento potrà essere effettuato senza l’applicazione di sanzioni o interessi:

  • entro il 30 settembre;
  • entro il 30 novembre, se l’importo complessivo dovuto per le fatture elettroniche emesse nel il primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro.

L’importo dovuto non incide invece sul versamento dell’imposta di bollo dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2023: le scadenze sono fissate rispettivamente al 30 novembre e al 28 febbraio 2024.

Imposta di bollo e-fattureScadenza
1° TRIMESTRE 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 30 novembre
4° TRIMESTRE 28 febbraio dell’anno successivo

Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 maggio 2023 sarà quindi importante valutare se si rientra o meno nella soglia dei 5.000 euro. Per farlo è possibile far riferimento al calcolo dell’imposta di bollo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, disponibile dal 15 maggio.

Bollo fatture elettroniche primo trimestre 2023: calcolo online dal 15 maggio

Il nuovo sistema di pagamento dell’imposta di bollo introdotto dopo l’avvio della fattura elettronica mette in primo piano anche l’Agenzia delle Entrate, con il servizio di assistenza al calcolo delle somme dovute.

Nello specifico, per ogni trimestre di riferimento e in relazione alle fatture elettroniche emesse vengono selezionate quelle per le quali è stato valorizzato il campo relativo all’assolvimento del bollo virtuale.

Questi documenti saranno quindi presi in esame per determinare le somme dovute, a seguito delle eventuali integrazioni effettuate dal contribuente.

Sul portale Fatture e Corrispettivi vengono messi a disposizione due elenchi:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all’imposta di bollo (campo Bollo virtuale valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo Bollo virtuale non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Gli elenchi sono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Al contribuente spetta il compito di verificare i dati inseriti e di integrarli, modificando l’elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Questo il calendario delle date da tenere a mente:

IMPOSTA DI BOLLOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTOSCADENZA VERSAMENTO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Dal 15 maggio è quindi possibile visualizzare online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il calcolo delle somme dovute a titolo di imposta di bollo per il primo trimestre 2023. In caso di somme inferiori alla soglia dei 5.000 euro sarà possibile saltare la scadenza e pagare l’importo entro il 30 settembre, salvo la possibilità di “sfruttare” l’ulteriore rinvio a novembre.

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