Fattura elettronica forfettari, resta il divieto per le prestazioni sanitarie

Fattura elettronica per i forfettari al via dal 1° luglio 2022, ma nulla cambia per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, per le quali resta il divieto di trasmettere i documenti al SdI. Nessun esonero per le fatture relative a prestazioni diverse. Il canale digitale si intreccia con quello analogico.

Fattura elettronica forfettari, resta il divieto per le prestazioni sanitarie

Fattura elettronica per i forfettari al via dal 1° luglio 2022, con regole inalterate per quel che riguarda le prestazioni sanitarie effettuate verso persone fisiche.

L’avvio dell’obbligo di e-fattura per le partite IVA con ricavi o compensi superiori a 25.000 euro impone di tornare sulle regole generali relative all’invio dei dati al Sistema di Interscambio.

In ambito medico resta il “doppio canale”.

Per le fatture contenente dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria vige fino al 31 dicembre 2022 il divieto di fatturazione elettronica.

Una disposizione che lascia fuori i documenti relativi a prestazioni diverse da quelle sanitarie ed effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fattura elettronica forfettari, resta il divieto per le prestazioni sanitarie

Il 1° luglio 2022 è la data a partire dalla quale anche i titolari di partita IVA in regime forfettario dovranno obbligatoriamente passare alla fatturazione elettronica.

L’obbligo di fattura elettronica, per effetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, perde gli esoneri previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015.

Ne rimarranno temporaneamente escluse le partite IVA con ricavi o compensi fino a 25.000 euro, per tutto l’anno in corso e per il prossimo. In tal caso l’e-fattura debutterà solo dal 1° gennaio 2024.

Soggetti in regime di vantaggio, in regime forfettario e associazioni sportive dilettantistiche che superano il tetto dei 25.000 euro dovranno passare dall’analogico al digitale, seguendo le regole generali previste.

Tra queste, una delle più importanti da ricordare riguarda le prestazioni sanitarie, per le quali vige un esplicito divieto di fatturazione elettronica.

A disciplinarlo è l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119/2018, così come modificato ad ultimo dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022.

Fino al 31 dicembre 2022:

“i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.”

Il divieto è stato successivamente esteso dall’articolo 9-bis, comma 2 del decreto legge n. 135/2018 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS che erogano prestazioni sanitarie, quali ad esempio podologi, fisioterapisti o logopedisti.

Per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche il divieto di fatturazione elettronica si estende automaticamente anche alle partite IVA in regime forfettario.

Fattura elettronica forfettari, doppio regime per prestazioni sanitarie e operazioni diverse

L’esclusione dalla fatturazione elettronica si applica quindi alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali anche in caso di opposizione all’invio dei dati al sistema TS da parte dell’interessato.

Fattura cartacea obbligatoria anche in caso di prestazioni miste, relative sia a spese sanitarie che non sanitarie, come ad esempio la fattura della clinica in caso di ricovero contenente sia la quota medica che quella delle spese di “comfort”.

Diverso è invece il caso di fatture emesse da operatori sanitari verso soggetti diversi dalle persone fisiche e per prestazioni diverse, e su questo aspetto è utile riprendere i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 307/2019.

L’emissione della fattura elettronica è obbligatoria per le prestazioni non sanitarie e per quelle nei confronti di soggetti passivi IVA, quali aziende o professionisti, oppure verso la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le prestazioni sanitarie rese a soggetti diversi dalle persone fisiche vanno documentate mediante fattura elettronica via SdI se le operazioni sono effettuate:

  • direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta);
  • materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo.

Nel secondo caso è tuttavia necessario che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per non inserire nella fattura o dati del paziente o altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

Regole che continueranno ad applicarsi anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario che dal 1° luglio saranno interessati dalla fatturazione elettronica.

L’ambito sanitario resta meritevole di particolari attenzioni, ai fini di tutelare la privacy dei cittadini e nell’attesa di un’apposita regolamentazione.

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