DURF: le operazioni non imponibili non sono rilevanti

Operazioni non imponibili non rilevanti per il documento unico di regolarità fiscale: ecco riferimenti normativi e dettagli

DURF: le operazioni non imponibili non sono rilevanti

Con la risposta ad interpello nr. 123/2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto un ulteriore tassello ai chiarimenti forniti in merito ai requisiti di rilascio del DURF, Documento Unico di Regolarità Fiscale, la cui disponibilità può essere rilevante anche sotto il profilo della cd. “patente a crediti”.

In premessa occorre ricordare che l’articolo 17-bis del Dlgs 241/97 stabilisce specifici obblighi per committenti, appaltatori e subappaltatori che operano nel quadro di gare d’appalto di importo annuo superiore a 200.000 euro e prevalente utilizzo di manodopera.

Tali obblighi prevedono, in capo al committente, l’obbligo di richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute trattenute ai lavoratori.

Le imprese appaltatrici/subappaltatrici sono tenute entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del versamento delle ritenute, a trasmettere al committente (e per i subappaltatori, anche all’appaltatore), i modelli F24 di versamento delle ritenute e l’elenco dei lavoratori, con indicazione di codice fiscale, ore lavorate, retribuzione e dettaglio ritenute del mese precedente.

In alternativa, le imprese possono fornire il DURF, ovvero un certificato, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate dietro richiesta del contribuente, che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti (almeno nell’ultimo giorno del mese precedente):

  • esistenza da almeno 3 anni e regolarità degli obblighi dichiarativi;
  • versamenti fiscali negli ultimi 3 anni pari ad almeno il 10% dei ricavi e assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi superiori a 50.000 € per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi (escluse rateazioni senza decadenza).

Il certificato ha validità quattro mesi.

Similarmente, sotto il profilo dimensionale, ai fini del rilascio della “patente a crediti”, il DURF è necessario solo in caso di appalti superiori a 200.000 euro.

Se il rispetto degli obblighi dichiarativi e l’assenza di ruoli o accertamenti esecutivi oltre soglia sono circostanze che dipendono dalla correttezza del comportamento assunto dal contribuente, l’aspetto afferente all’ammontare dei versamenti in rapporto all’ammontare dei ricavi può comportare il fatto che il DURF venga negato anche a contribuenti del tutto regolari nel rispetto degli adempimenti cui sono chiamati.

Si tratta, ad esempio, dei contribuenti che effettuano prestazioni a fronte delle quali non sono tenuti a versare IVA.

Della questione l’Agenzia delle Entrate si è già occupata con Risoluzione nr. 53 del 22 settembre 2020, con la quale era stata riconosciuta la possibilità di computare quale “versamento” ai fini del rapporto cui sopra anche l’IVA relativa alle operazioni in regime di split payment, quelle in reverse charge e l’IVA teorica imputabile alle società controllate, seppure versata dalla controllante nell’ambito di liquidazione IVA di gruppo.

DURF, reverse charge e split payment
Risoluzione Agenzia entrate numero 53/2020

È proprio al profilo dei versamenti IVA “teorici” che possono essere considerati ai fini del rilascio del DURF che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente dedicato un nuovo chiarimento, con la risposta ad interpello 123/2025.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia è quello di una azienda specializzata in servizi di spedizione e logistica per fiere ed eventi che, a causa della natura delle sue operazioni (principalmente servizi non imponibili IVA ex art. 9 del DPR 633/1972, quali i trasporti internazionali), raramente si trova in posizione di debito IVA. Ciò le impedisce di raggiungere la soglia del 10% dei versamenti rispetto ai ricavi.

A tal fine la società istante ha proposto interpello richiedendo se possa essere inclusa anche l’IVA «teorica» relativa alle operazioni non imponibili, analogamente a quanto previsto per altre fattispecie quali, come si è detto, lo split payment o il reverse charge.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate è stata negativa

Infatti, seppure in alcuni casi, sia ammessa l’inclusione di un’IVA «teorica» versata da soggetti terzi, questa deroga non si applica alle operazioni non imponibili IVA ex art. 9 del DPR 633/1972.

Quanto sopra in ragione del fatto che tali operazioni sono oggettivamente non imponibili e non generano alcun debito IVA, né da parte dell’azienda né da parte di terzi.

Pertanto, non esiste un «versamento teorico» da includere nel calcolo del requisito del 10%.

DURF e operazioni non imponibili ai fini IVA
Interpello Agenzia delle Entrate numero 123/2025

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network