La “chiusura forzata” della partita IVA

Novità in arrivo per la chiusura d'ufficio delle partite IVA, con particolare riferimento al fenomeno delle cd “apri e chiudi”

La “chiusura forzata” della partita IVA

In questi giorni l’attenzione degli operatori del settore è puntata sia sulla delega fiscale ma anche sul disegno di legge di bilancio 2024.

Analizziamo, in questo approfondimento, le regole che possono portare alla chiusura d’ufficio della partita IVA, atteso che la bozza già bollinata dalla Ragioneria dello Stato del DDL di bilancio 2024 aggiunge un ulteriore tassello a quanto già previsto dalla Legge di bilancio 2023.

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La chiusura delle partite IVA

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

L’Agenzia delle Entrate procede comunque d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Nel caso in cui, dai controlli eseguiti, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti, l’Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta.

La chiusura della partita IVA comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati cd. VIES.

La cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento.

La Legge di Bilancio dello scorso anno

La legge di bilancio 2023, ai fini del rafforzamento del presidio, ha previsto l’effettuazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di specifiche analisi del rischio connesse al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del DPR numero 600/1973, per l’esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

Si tratta della famosa norma sul contrasto delle “partite IVA apri e chiudi”.

In caso di mancata presentazione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

Inoltre, il contribuente destinatario del provvedimento di chiusura sulla base delle nuove regole, è punito con la sanzione amministrativa pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.

La novella normativa, pur essendo principalmente rivolta alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, investe anche le partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

Criteri di rischio:

  • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo.
  • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive.
  • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.

Comparizione personale
L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati ed è finalizzato alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva
Produzione Scritture contabili il contribuente è chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del D.P.R.n.600/1973, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio

Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’Ufficio effettua le seguenti attività di controllo.

Attività di controllo
Effettività dei rischi Riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta
Effettivo esercizio dell’attività Riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa
Corretto adempimento fiscale Riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio

Lo svolgimento dei sopra elencati controlli non preclude, in ogni caso, la facoltà per l’ufficio di porre in essere ogni ulteriore e differente attività, secondo i poteri previsti dalla legge (accessi nel luogo di esercizio dell’attività, per esempio).

Contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA viene irrogata la sanzione di 3.000 euro.

La richiesta di riapertura della partita IVA

Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (cd.VIES), in caso di chiusura, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo

previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro

In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di chiusura, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempre che non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il soggetto destinatario del provvedimento di chiusura della partita IVA può successivamente richiederne nuovamente l’attribuzione della partita IVA.

Requisiti:

  • presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria;
  • durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000. Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000.

La Legge di bilancio 2024

Se la legge di bilancio dello scorso anno, al fine di ostacolare l’evasione dell’IVA, ha introdotto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle partite IVA abusive, prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro, il DDL di bilancio 2024 prevede che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA trovano applicazione anche in caso di notifica, da parte dell’Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell’attività.

Anche in questa ipotesi si applica la sanzione di 3.000 euro.

In pratica, l’obbligo della garanzia per la riapertura della posizione IVA si ha anche a seguito della notifica del provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la chiusura d’ufficio, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività, chiudendo così volontariamente la posizione nata magari per scopi diversi da quelli dell’effettivo esercizio dell’attività.

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