Esonero contributi 2021, domanda al via per i commercialisti. Scadenza il 31 ottobre

Anna Maria D’Andrea - Commercialisti ed esperti contabili

Esonero contributi 2021, domanda al via dal 5 agosto per i commercialisti. La scadenza è fissata al 31 ottobre e dalla CNPADC arrivano le istruzioni per la compilazione e l'invio.

Esonero contributi 2021, domanda al via per i commercialisti. Scadenza il 31 ottobre

Esonero contributi 2021, domanda dal 5 agosto e fino al 31 ottobre per i commercialisti.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha avviato in tempi celeri la procedura telematica per consentire l’invio delle domande per l’esonero contributivo.

Dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e del MEF e in seguito alle interlocuzioni con l’AdEPP, la CNPADC mette inoltre a disposizione dei commercialisti una guida con tutte le istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda.

È accedendo al servizio online DEC che si potrà richiedere l’esonero contributivo, subordinato al rispetto di specifici requisiti di reddito e relativi al calo di fatturato subito causa Covid-19.

Esonero contributi 2021, domanda al via per i commercialisti. Scadenza il 31 ottobre

È stata pubblicata in data 4 agosto 2021 la guida della CNPADC relativa alla domanda di esonero dei contributi per i commercialisti.

Dal giorno 5 è possibile fare domanda e, così come previsto per la generalità degli iscritti agli Enti privati di previdenza, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2021.

Si potrà beneficiare dell’esonero parziale per un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L’anno bianco contributivo si applicherà fino ad un massimo di 3.000 euro, per la sola contribuzione soggettiva riferita al 2021. Restano quindi fuori i contributi integrativi e il contributo di maternità.

Per fare domanda di accesso all’anno bianco contributivo i commercialisti dovranno utilizzare il servizio online DEC, disponibile nell’area riservata del portale della Cassa. Non saranno ammesse domande inviate con modalità diverse.

Ai fini del buon esito dell’istanza, sarà necessario allegare i seguenti documenti:

  • copia del codice fiscale;
  • copia del documento di identità in corso di validità.

Sono queste le istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo per i commercialisti.

L’importo massimo dello sconto contributivo concedibile per ciascun iscritto è pari a 3.000 euro. Bisogna tuttavia evidenziare che l’importo dell’esonero sarà individuato successivamente, sulla base delle domande trasmesse e delle risorse stanziate.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro, rientrano nell’esonero contributivo solo le somme versate entro il 2021. Pertanto, in caso di richiesta di rateizzazione dell’eccedenze contributi 2021 la CNPADC considererà tra le somme da stralciare solo la contribuzione soggettiva dovuta per la prima rata in scadenza il 20 dicembre 2021.

Esonero contributi commercialisti - la guida CNPADC
Informazioni sull’esonero parziale dal versamento dei contributi - versione 4 agosto 2021

Esonero contributi commercialisti 2021: i requisiti per fare domanda

L’esonero dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e divenuto operativo con la pubblicazione del decreto Interministeriale del 17 maggio interessa esclusivamente i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19.

La guida messa a disposizione dalla CNPADC per i commercialisti specifica quindi i requisiti richiesti:

  • per il periodo oggetto di esonero (che per la Cassa trattasi dell’intera annualità 2021), non essere stati titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità e da qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale. Potranno quindi fare domanda di esonero parziale i pensionati di invalidità in attività;
  • per il periodo oggetto di esonero (che per la Cassa trattasi dell’intera annualità 2021), non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020);
  • aver conseguito nell’anno d’imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a 50.000 euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività;
  • essere in regola con i versamenti dei contributi. Per effetto delle novità previste dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis, la regolarità contributiva è verificata a far data dal 1° novembre 2021 e pertanto sarà possibile regolarizzare eventuali irregolarità entro il 31 ottobre.

Sui requisiti relativi alla titolarità di pensione diretta e contratto di lavoro subordinato, la CNPADC informa che restano alcuni dubbi in merito ai titolari di trattamento pensionistico o rapporto di lavoro per un periodo limitato dell’anno. Su tali casistiche saranno richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e, nell’attesa, resta in ogni caso possibile presentare domanda.

Non sono invece richiesti i requisiti relativi al limite di reddito e al calo di fatturato ai soggetti che hanno avviato l’attività professionale nel corso del 2020.

Al contrario, restano esclusi i commercialisti iscritti a partire dal 2021 e gli iscritti che nel periodo d’imposta 2019 non hanno conseguito redditi o fatturato.

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