Professionisti con cassa, esonero contributi solo per il 2021 in caso di versamento a rate

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Professionisti con cassa, esonero dei contributi limitato ai versamenti effettuati nel 2021 in caso di rateizzazione. Per le rate in scadenza nel 2022 non si applica la cancellazione parziale. I chiarimenti arrivano dal Ministero del Lavoro, interpellato dall'Adepp.

Professionisti con cassa, esonero contributi solo per il 2021 in caso di versamento a rate

Professionisti con cassa, rateizzazione dei versamenti con effetto domino sull’esonero contributivo.

In caso di versamento a rate dei contributi dovuti per il 2021, l’esonero contributivo si applica esclusivamente per le somme pagate nell’anno in corso. Restano escluse dalla cancellazione parziale le rate da versare nel 2022.

A fare chiarezza sulle regole previste in merito all’esonero contributivo per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria è il Ministero del Lavoro, con la nota del 30 luglio 2021 in risposta ai quesiti posti dall’Adepp, Associazione degli Enti Previdenziali Privati.

L’esonero contributivo si applica sulle somme di competenza dell’anno 2021.

Se da un lato restano escluse le rate in scadenza nel 2022, sarà invece possibile applicarlo per i contributi versati a saldo nel corso del presente anno.

Professionisti con cassa, esonero contributi solo per il 2021 in caso di versamento a rate

Si fa più chiaro il quadro delle regole per l’accesso all’esonero dei contributi dovuti dai professionisti con cassa.

La pubblicazione del decreto Interministeriale del 17 maggio 2021, attuativo delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio, aveva suscitato diversi dubbi interpretativi da parte degli Enti di previdenza di categoria.

A dirimerli è il Ministero del Lavoro, nelle risposte fornite all’Adepp con la nota del 30 luglio 2021, pubblicate dal Sole24Ore.

Un aspetto sul quale appare opportuno soffermarsi riguarda i contributi oggetto di esonero.

L’articolo 1 del decreto pubblicato il 27 luglio e in vigore dal giorno successivo, prevede che per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza l’agevolazione si applica:

“relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021, da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno.”

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, l’espressione fa riferimento alla generalità dei contributi versati entro il 2021, e quindi:

  • i contributi minimi dovuti per il 2021;
  • i contributi a saldo, parametrati ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021.

Un’apertura alla quale si affianca una contestuale restrizione dell’ambito applicativo dell’esonero contributivo.

In presenza di eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti per il 2021, l’esonero si applica solo per le rate pagate nel medesimo anno.

L’esonero contributivo per i professionisti con cassa lascia fuori le rate dei contributi relativi al 2021 ma con scadenza fissata al 2022.

Esonero contributi, domanda in scadenza il 31 ottobre 2021 per i professionisti con cassa

Il documento del Ministero del Lavoro evidenzia la congruità della scadenza per le domande di accesso all’esonero dei contributi rispetto alla data di pubblicazione del decreto attuativo. Per i professionisti con cassa tale termine è quindi fissato al 31 ottobre 2021 e non si profila l’ipotesi di un rinvio.

Si evidenzia che, al contrario, considerando la data di pubblicazione del decreto Interministeriale, la scadenza del 31 luglio 2021 per gli iscritti all’INPS è stata differita al 30 settembre.

Soffermandoci sull’ambito soggettivo di applicazione dell’esonero contributivo, si ricorda che l’accesso alla misura è circoscritto alle partite IVA con calo di fatturato pari almeno al 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019 e con reddito non superiore a 50.000 euro.

Tra i chiarimenti forniti viene specificata l’esclusione dalla misura per gli iscritti nel 2021, al pari degli iscritti nel 2019 che non hanno conseguito redditi o fatturato, considerando l’impossibilità a determinare il calo del fatturato.

Può fare domanda a prescindere dal requisito relativo al calo di fatturato e al reddito conseguito chi ha avviato l’attività nel corso del 2020, al pari dei soggetti cancellati nel corso del 2021 ma comunque tenuti a versare i contributi di competenza dell’anno.

Per quel che riguarda i contributi oggetto di esonero, si specifica che vi rientrano solo quelli soggettivi, aventi natura previdenziale, con esclusione dei contributi integrativi. Restano esclusi dalla cancellazione anche i contributi di maternità.

L’importo massimo dell’esonero contributivo spettante sarà pari a 3.000 euro su base annua e, tenuto conto del limite individuale massimo, la quota di esonero prescinde dall’aliquota contributiva applicata da ciascun ente.

A determinare l’effettivo importo dell’esonero contributivo sarà in ogni caso il numero complessivo di agevolazioni richieste. Le risorse a disposizione per gli enti di previdenza dei professionisti ammontano 1.000 milioni di euro, e l’eventuale sforamento del tetto di spesa comporterebbe la necessità di riparametrare la somma massima concedibile.

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