In pensione nel 2023 su domanda o d’ufficio: i tempi e le finestre mobili per il primo pagamento

Vanda Soranna - Pensioni

In pensione nel 2023 presentando domanda o d'ufficio: quali sono i tempi per la richiesta e quali le finestre per il pagamento dell'assegno? Una panoramica delle regole di riferimento per dipendenti privati e dipendenti pubblici

In pensione nel 2023 su domanda o d'ufficio: i tempi e le finestre mobili per il primo pagamento

Quando si avvicina l’età della pensione è importante conoscere tempi e modalità per presentare la domanda e ricevere il primo pagamento.

Se poi, nonostante l’età, si desidera continuare ancora a lavorare, non bisogna dimenticare che talvolta è il datore di lavoro a decidere d’ufficio di collocare a riposo il lavoratore, senza che questi abbia presentato domanda di pensione.

Soffermiamoci quindi di seguito sui tempi previsti per l’ottenimento della pensione nel 2023 su domanda e sulle regole per il pensionamento d’ufficio.

Pensione 2023 su domanda: i tempi per richiesta e pagamento

Una volta raggiunti i requisiti previsti dalla legge, i tempi per presentare domanda e ottenere il primo pagamento della pensione cambiano secondo il tipo di trattamento pensionistico che si richiede.

In alcuni casi poi è la legge che prevede, per la pensione anticipata, il primo pagamento dopo un periodo di tempo stabilito: sono sufficienti tre mesi di anticipo, rispetto alla data in cui si maturano i requisiti (67 anni di età e almeno 20 di contributi, oppure 71 anni di età e soltanto 5 di anzianità contributiva), per presentare domanda di pensione di vecchiaia.

Il pagamento, una volta accolta la richiesta, è immediato e non è prevista alcuna finestra temporale.

Diverso è il caso di pensionamento anticipato con quota 100, quota 102 o quota 103: la domanda può essere presentata in qualunque momento nell’anno in cui si maturano i requisiti.

Il pagamento decorre però dopo una finestra di tre mesi, che diventano sei per i dipendenti pubblici, a partire dalla data in cui si maturano i requisiti richiesti. La finestra di tre mesi è prevista anche nel caso di pensione anticipata, con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne).

Per Opzione donna occorre aspettare 12 mesi per il primo assegno.

Riassumendo:

Tipo di pensioneRequisiti (età e anzianità contributiva)Tempi per presentare domandaDecorrenza del pagamento (finestra)
Vecchiaia 67 anni e almeno 20 di contributi tre mesi prima nessuna
Quota 100 62 anni e 38 di contributi In qualunque momento nel caso di requisiti maturati entro dicembre 2021 Dopo tre mesi (finestra mobile) dalla domanda (per i lavoratori del settore privato o per gli autonomi), dopo 6 mesi per i lavoratori pubblici
Quota 102 64 anni di età e 38 anni di contributi In qualunque momento nel caso di requisiti maturati entro dicembre 2022 Dopo tre mesi (finestra mobile) dalla domanda (per i lavoratori del settore privato o per gli autonomi), dopo 6 mesi per i lavoratori pubblici
Quota 103 62 anni di età e 41 anni di contributi In qualunque momento nel caso di requisiti maturati entro dicembre 2023 Dopo tre mesi (finestra mobile) dalla domanda (per i lavoratori del settore privato o per gli autonomi), dopo 6 mesi per i lavoratori pubblici
Pensione anticipata 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne Tre mesi prima Dopo tre mesi
Opzione donna 60 anni di età (59 con un figlio, 58 con due figli o nel caso di donne disoccupate) In qualunque momento 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome

Pensionamento d’ufficio obbligatorio

Per i dipendenti della pubblica amministrazione, il datore di lavoro può decidere inoltre il pensionamento d’ufficio al raggiungimento dei 65 anni di età, ma solo se il lavoratore ha maturato 42 anni e 10 mesi di contributi.

Anche in questo caso, resta valida la finestra di tre mesi: il primo pagamento decorre dopo 90 giorni dalla maturazione dei requisiti e se questi ultimi mancano, il lavoratore deve restare in servizio fino a 67 anni oppure 71 se mancano i 20 anni di anzianità contributiva minima.

La risoluzione d’ufficio può avvenire per magistrati, avvocati e procuratori dello stato e professori universitari soltanto al compimento dei 70 anni.

Le amministrazioni pubbliche hanno inoltre un’altra possibilità: decidere di anticipare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per esigenze interne dell’ente pubblico.

Il provvedimento deve essere in questo caso motivato ed indicare chiaramente i criteri di scelta adottati.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è possibile solo nei confronti di dipendenti pubblici che hanno già maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne). Anche in questo caso è prevista la finestra mobile di tre mesi per il pagamento ed un preavviso al lavoratore di sei mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Magistrati, medici del servizio sanitario nazionale, professori universitari, personale della difesa e del soccorso pubblico non possono essere destinatari di risoluzione unilaterale anticipata mentre i lavoratori del settore privato sono liberi di concordare con il datore di lavoro l’incentivo alla permanenza sul posto di lavoro oltre l’età della pensione di vecchiaia.

Incentivo alla permanenza al lavoro per chi matura i requisiti di quota 103

Per il 2023, la Legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n.197, articolo 1, commi 286 - 287) ha previsto infine un incentivo alla permanenza al lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti di quota 103.

I lavoratori con almeno 62 anni di età e 41 di contributi, che decidono di continuare a lavorare, possono chiedere di rinunciare all’accredito della quota di contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, all’assicurazione generale obbligatoria o forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La domanda può essere presentata all’INPS dal momento del perfezionamento dei requisiti di quota 103.

Il datore di lavoro è obbligato a versare all’INPS soltanto la quota contributiva a proprio carico mentre la quota a carico del lavoratore viene erogata a quest’ultimo in busta paga. Le somme così corrisposte restano imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

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