Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni INPS per fare domanda

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023 specifica i requisiti e le istruzioni per accedere a Opzione Donna, la pensione anticipata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Possono fare domanda le lavoratrici con almeno 60 anni d’età e 35 di contributi che si trovano in particolari condizioni

Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni INPS per fare domanda

Arrivano le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni e il funzionamento di Opzione Donna, la pensione anticipata dedicata alle lavoratrici in possesso di specifici requisiti, prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

A fornire i chiarimenti è l’INPS attraverso la circolare n. 25 del 6 marzo, nella quale sono contenute tutte le indicazioni relative ai vari i profili destinatari della misura.

Il servizio INPS per la domanda è già attivo. Possono presentare la richiesta le lavoratrici con almeno 60 anni d’età e 35 di contributi, che sono state licenziate o sono dipendenti di aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero, che assistono da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi oppure che hanno una disabilità oltre il 74 per cento.

Le richieste si inviano dal sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite contact center o Patronati.

Opzione Donna 2023: requisiti e istruzioni INPS per fare domanda

L’INPS tramite la circolare n. 25 pubblicata il 6 marzo 2023 ha fornito tutti i chiarimenti e le istruzioni per quanto riguarda Opzione Donna.

Nel documento sono presenti tutte le indicazioni relative ai vari profili destinatari della misura, i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda.

Opzione Donna è un trattamento pensionistico introdotto nel 2019 e rinnovato senza variazioni negli anni, fino all’intervento della Legge di Bilancio 2023.

L’articolo 1, comma 292, infatti, ha esteso la misura a tutto il 2023, ma con importanti modificazioni.

Nello specifico, la pensione in questione non è più riservata a tutte le donne ma solamente a quelle che rispettano i seguenti requisiti:

  • licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto presso il Ministero;
  • persone con disabilità pari o oltre il 74 per cento;
  • che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi, con disabilità in situazione di gravità in base alla legge 104 del 1992.

Oltre a queste, poi, devono essere rispettate altre condizioni legate ai requisiti anagrafici e contributivi:

  • 60 anni d’età (59 con un figlio e 58 con due o più figli);
  • 35 anni di contributi.

Per le donne licenziate o dipendenti in aziende con tavolo di crisi aperto l’età pensionabile è di 58 anni a prescindere dal numero di figli.

Per accedere alla prestazione, tutti i requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2022.

Opzione donna 2023: ulteriori chiarimenti sui requisiti

L’INPS nella circolare n. 25 fornisce alcune precisazioni per quanto riguarda le lavoratrici che prestano assistenza a una persona con gravi handicap.

In primo luogo, le persone devono essere conviventi. A questo proposito l’Istituto richiama la circolare del Ministero del Lavoro del 2010 per cui:

“ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento).”

I sei mesi di assistenza, poi, devono essere continuativi.

“Nel caso di assistenza di un parente o un affine entro il secondo grado è prevista l’ulteriore condizione che i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità non possano prestare l’assistenza in quanto abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

Per quanto riguarda l’individuazione delle patologie invalidanti, invece, si fa riferimento a quelle specificate nell’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1, n. 2 e n. 3, del decreto n. 278/2000.

Nel caso delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero del Lavoro, invece, è necessario che:

  • il tavolo di confronto sia attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il licenziamento.

Dopo aver ricevuto le domande, l’INPS provvederà a verificare le condizioni di sussistenza dei requisiti.

Opzione donna 2023: come fare domanda e decorrenza della pensione

Alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici dipendenti e autonome ricevono la pensione una volta passati:

  • 12 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

“La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2023, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2023, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.”

Il trattamento si può ricevere anche oltre la prima data di decorrenza utile purché i requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2022.

Come annunciato tramite il messaggio n. 467 del 1° febbraio 2023 la procedura di domanda è già disponibile.

Le richieste possono essere inoltrate attraverso il sito dell’INPS, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile utilizzare il contact center oppure rivolgersi ai Patronati.

In fase di domanda è necessario allegare la documentazione necessaria.

Nel caso di assistenza a persona con handicap grave, l’interessata deve compilare un’autodichiarazione in cui afferma di assistere e di convivere da almeno sei mesi con un soggetto nelle condizioni previste dalla normativa. Inoltre, dovrà riportare i dati anagrafici dell’assistito e gli estremi del verbale rilasciato dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’handicap grave.

Sono considerati equiparati al verbale:

  • l’accertamento provvisorio (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 324/1993);
  • il certificato provvisorio (articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 324/1993).

Il verbale definitivo che non conferma il giudizio di disabilità grave dell’accertamento o del certificato provvisorio comporta la revoca della pensione.

Il requisito della convivenza, invece, viene accertato d’ufficio, dopo che l’interessata ha fornito i dati indispensabili relativi alla residenza.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 25 del 6 marzo 2023.

INPS - Circolare n. 25 del 6 marzo 2023
Articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che modifica l’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network