Domanda di disoccupazione, scadenza il 31 marzo 2022 per i lavoratori agricoli

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Domanda di disoccupazione agricola, scadenza il 31 marzo 2022 per i lavoratori del comparto, tenuti a presentare istanza online all'INPS per ottenere l'indennità. Potranno richiederla anche gli operai agricoli beneficiari della Naspi a decorrere dall'anno in corso, in caso di possesso dei requisiti richiesti.

Domanda di disoccupazione, scadenza il 31 marzo 2022 per i lavoratori agricoli

Domanda di disoccupazione: c’è tempo fino al 31 marzo 2022 per i lavoratori agricoli che intendono presentare istanza online all’INPS.

A dover rispettare la scadenza del 31 marzo sono lavoratori agricoli dipendenti che nel corso del 2021 hanno maturato i requisiti richiesti per l’accesso all’indennità di disoccupazione.

Per la disoccupazione agricola è necessario che, nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e quello precedente, siano stati maturati almeno 102 contributi giornalieri, calcolo al quale concorrono anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.

L’accesso all’indennità di disoccupazione è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che dal 1° gennaio 2022 rientrano nella platea dei destinatari della Naspi.

Come illustrato nella circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2022, nel caso di attività lavorativa avviata nel corso del 2021 e conclusa nell’anno, la fruizione della disoccupazione agricola farà venir meno la possibilità di considerare i contributi già utilizzati ai fini della Naspi.

Domanda di disoccupazione, scadenza il 31 marzo 2022 per i lavoratori agricoli

Possono presentare domanda di disoccupazione agricola i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o titolari di un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per la porzione di anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri da calcolare nell’anno a cui si riferisce la prestazione e a quello precedente.

Ai fini del perfezionamento del requisito dei 102 contributi giornalieri nel biennio è possibile cumulare la contribuzione derivante dall’attività agricola con quella relativa ad attività di lavoro dipendente diversa, a patto che la prima sia prevalente nell’anno e nel biennio di riferimento.

Come sopra anticipato, concorrono al calcolo anche i contributi figurativi relativi a periodi di congedo di maternità obbligatoria e congedo parentale.

La scadenza per la presentazione della domanda di disoccupazione per gli eventi avvenuti nel corso del 2021 è fissata al 31 marzo 2022 e la finestra per l’invio dell’istanza all’INPS si è aperta come di consueto il 1° gennaio.

Nessuna novità per quel che riguarda le modalità di invio: per la disoccupazione agricola bisogna fare domanda online tramite il servizio INPS dedicato. In alternativa, è possibile rivolgersi ad enti di patronato o al Contact Center INPS.

Domanda di disoccupazione agricola 2022, durata e calcolo dell’importo

La durata della disoccupazione agricola è determinata in base alle giornate lavorate.

Dal calcolo sono escluse:

  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
  • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
  • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

Per il periodo di spettanza, l’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40 per cento della retribuzione di riferimento, importo dal quale è detratto per un massimo di 150 giorni il 9 per cento dell’indennità giornaliera a titolo di contributo di solidarietà.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30 per cento della retribuzione effettiva, senza applicazione della ritenuta.

Il pagamento della somma spettante è effettuato in un’unica soluzione dall’INPS e, si ricorda, contestualmente alla domanda di disoccupazione i lavoratori possono richiedere gli ANF, entro i limiti della prescrizione quinquennale.

Domanda di disoccupazione e Naspi 2022 si incrociano per i lavoratori agricoli

Alla luce dell’imminente scadenza del 31 marzo 2022, è bene evidenziare le novità che interessano i lavoratori agricoli a partire dall’anno in corso.

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso il diritto alla Naspi anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

L’indennità di disoccupazione spetta per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2022 e conseguentemente viene meno il diritto per i lavoratori tutelati dalla Naspi di accedere allo strumento specifico per il settore agricolo.

Sul raccordo tra vecchia e nuova tutela alcuni chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con la circolare n. 2/2022, con la quale è stato specificato che gli operai agricoli a tempo indeterminato destinatari della Naspi per le cessioni intervenute dal 1° gennaio 2022 conservano il diritto alla disoccupazione agricola per il 2021, in presenza dei requisiti richiesti.

Al pari della generalità dei lavoratori dipendenti, per beneficiare della Naspi dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ai fini del requisito delle tredici settimane di contributi, si considereranno anche quelli versati nel settore agricolo prima del 1° gennaio 2022, ma solo qualora non siano stati utilizzati ai fini della disoccupazione agricola.

Ad esempio quindi, un lavoratore interessato dalla riforma che ha iniziato l’attività lavorativa a luglio 2021, in caso di cessazione a luglio 2022, potrà decidere di accedere all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021.

A seguito della cessazione nel 2022, il lavoratore ha diritto alla Naspi in presenza dei requisiti, ma nel calcolo della prestazione non viene considerata la contribuzione del settore agricolo nell’anno 2021 qualora sia stato beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021.

Se il medesimo lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola, a seguito della cessazione nel 2022, ai fini dell’accesso alla Naspi si considererà invece anche la contribuzione agricola versata nel 2021.

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