Detrazione IVA, sanzione del 90 per cento in caso di fattura esente o non imponibile

Detrazione IVA, sanzione proporzionale in caso di fattura esente o non imponibile che, per errore, è stata assoggettata all'imposta: linea dura dell'Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021 specifica che si applica la sanzione del 90 per cento, e non quella fissa da 250 a 10.000 euro.

Detrazione IVA, sanzione del 90 per cento in caso di fattura esente o non imponibile

Detrazione IVA, sanzione del 90 per cento in caso di fattura esente o non imponibile assoggettata per errore all’imposta.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021.

In caso di emissione di una fattura esente o non imponibile che, per errore, è stata assoggettata ad IVA, il cessionario o committente non può portare in detrazione l’imposta corrisposta.

La detrazione IVA illegittimamente fruita comporta l’applicazione della sanzione proporzionale e non quella fissa compresa tra i 250 e i 10.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate interpreta in maniera stringente le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.

Detrazione IVA, sanzione del 90 per cento in caso di fattura esente o non imponibile

La Legge di Bilancio 2018, la n. 205/2017, ha introdotto una nuova disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi in materia di IVA, ritoccando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997.

In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente al prestatore, si applica una sanzione fissa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione IVA. La restituzione dell’imposta è esclusa in caso di versamento avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Alla sanzione fissa si affianca quella proporzionale, pari al 90 per cento della detrazione compiuta, applicata a chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitata in via di rivalsa.

La riformulazione dell’articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471 del 1997 ha suscitato diversi dubbi interpretativi da parte dei contribuenti.

La risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021 si sofferma quindi sull’ambito applicativo della norma, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate viene evidenziato quanto sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 24289 del 3 novembre 2020:

il cessionario/committente non ha diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad un’operazione non imponibile (ovvero, mutatis mutandis, in riferimento ad un’operazione esente); il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso dal cedente/prestatore riguarda l’applicazione di un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

Secondo la Corte, la nuova disciplina sanzionatoria così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 si applica solo in relazione ad operazioni imponibili, nelle ipotesi in cui l’IVA è stata corrisposta in base ad un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta.

Restano quindi escluse le operazioni esenti o non imponibili, fatturate con IVA per errore.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 51 del 3 agosto 2021
Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471 del 1997

Detrazione IVA in caso di fattura esente o non imponibile: l’errore costa caro

Secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471/1997, le sanzioni previste in caso di detrazione IVA errata sono due:

  • si applica la sanzione fissa da 250 a 10.000 euro per il cessionario o committente che applica l’IVA in misura superiore a quella dovuta, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione;
  • la sanzione dovuta è pari al 90 per cento della detrazione illegittimamente compiuta negli altri casi in cui l’IVA è stata assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa.

In merito all’applicazione delle due differenti discipline sanzionatorie, con la risoluzione n. 51/2021 l’Agenzia delle Entrate sposa la linea rigida della Corte di Cassazione.

Se il cessionario o committente paga e quindi detrae l’IVA addebitata per errore in fattura in caso di operazioni esenti o non imponibili, l’imposta portata in detrazione è soggetta a recupero e si applica la sanzione proporzionale.

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