Danno biologico: rivalutato l’importo dal 1° luglio 2023 per infortunio sul lavoro o malattia professionale

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Aumenta la rivalutazione annuale dell’importo dell'indennizzo INAIL per danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale. La prestazione è rivalutata dell’8,1 per cento a partire dal 1° luglio 2023

Danno biologico: rivalutato l'importo dal 1° luglio 2023 per infortunio sul lavoro o malattia professionale

L’indennità INAIL per danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale viene rivalutata e adeguata dell’inflazione.

Il danno consiste nella percentuale di integrità fisica che si perde a causa di un evento lesivo.

Dall’1,9 per cento dello scorso anno, la rideterminazione annuale passa all’8,1 per cento. L’indennità erogata dall’INAIL è pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie, gli importi, infatti, sono adeguati all’aumento del costo della vita registrato da ISTAT

Come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro, adottato dall’INAIL nella circolare n. 41 del 12 settembre 2023, il nuovo valore è in vigore dal 1° luglio 2023.

Danno biologico: rivalutato dal 1° luglio 2023 l’importo per infortunio sul lavoro o malattia professionale

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 31 agosto 2023 il decreto che stabilisce la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL per danno biologico.

Si tratta del danno relativo alla quota di integrità fisica che si perde in seguito ad un infortunio o una malattia professionale. L’Istituto riconosce a titolo di risarcimento un’indennità che varia a seconda del grado di danno subito.

Per l’anno in corso, l’indennità viene rivalutata nella misura dall’8,1 per cento con decorrenza 1° luglio 2023 e avrà durata di un anno, fino al prossimo luglio.

Ministero del Lavoro - Decreto Ministeriale n. 105 del 2 agosto 2023
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023

Gli importi sono adeguati ogni anno dal Ministero su proposta dell’INAIL in base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT nell’anno precedente rispetto all’anno ancora prima (art. 1, comma 303 della Legge n. 208/2015).

Quella registrata nel 2022, rispetto al 2021, è stata appunto di più 8,1 per cento.

La nuova rivalutazione si aggiunge agli incrementi già riconosciuti negli anni passati (in totale 16,25 per cento) e si applica agli importi degli indennizzi per danno biologico dovuti dall’Istituto in accordo alle tabelle in vigore.

L’INAIL ha adottato la rivalutazione, prendendone atto tramite la circolare n. 41 del 12 settembre 2023.

INAIL - Circolare n. 41 del 12 settembre 2023
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2023.

Infortunio sul lavoro, come funziona l’indennizzo per danno biologico

L’indennità per danno biologico, o indennizzo per la menomazione dell’integrità psicofisica, viene erogata direttamente dall’INAIL al lavoratore che subisce un infortunio o che viene colpito da una malattia professionale e non è soggetta a tassazione IRPEF.

La prestazione può essere pagata in due diverse modalità:

  • indennizzo in capitale, in un’unica soluzione in caso di infortunio o malattie con invalidità pari o superiore al 6 per cento e inferiori al 16 per cento, quantificato anche in base all’’età di chi ha subito il danno, a prescindere dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale;
  • indennizzo in rendita, con prestazioni periodiche, in caso di infortuni o malattie con invalidità maggiore del 16 per cento, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.

La rivalutazione annuale degli importi si applica ad entrambe le forme di indennizzo, a partire dal 1° luglio dell’anno di riferimento.

In particolare, per gli indennizzi in rendita maturati dal 1° luglio 2023, l’aumento si applica all’importo per il danno biologico, in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Questi saranno corrisposti a partire da dicembre 2023.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, la rivalutazione si applica agli importi erogati a partire dal 1° luglio 2023, tenendo conto che il valore corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo:

  • per gli eventi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 si applicano i valori della tabella contenuta nel decreto ministeriale del 23 aprile 2019;
  • per gli eventi precedenti al 1° gennaio 2019 sono confermati gli importi della tabella del decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

Nel caso degli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a partire dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta solo in seguito all’accertamento definitivo.

L’INAIL sottolinea che gli importi saranno erogati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento. La somma che si riceve dall’Istituto, inoltre, è esente dal pagamento dell’IRPEF.

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