Garanzia Giovani: obbligo busta paga?

Domenico Catalano - Leggi e prassi

La busta paga è obbligatoria nel caso del tirocinio svolto nell'ambito del programma Garanzia Giovani? E la certificazione unica? Proviamo a fare un pò di chiarezza su questo tema.

Garanzia Giovani: obbligo busta paga?

Per il tirocinante assunto con Garanzia Giovani vi è l’obbligo di emissione della busta paga da parte dell’azienda ospitante?

A fronte di numerose domande pervenute alla redazione di Informazione Fiscale nelle ultime settimane, cerchiamo di seguito di fare chiarezza, anche in relazione all’obbligo o meno di emissione e consegna della certificazione unica (ex CUD) da parte del datore di lavoro nei confronti dello stagista e da parte dell’INPS.

Il DM n. 142 del 25 marzo 1998, all’articolo 1, comma 2, prevede che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro dipendente e pertanto non è obbligatoria l’emissione della busta paga così come l’annotazione delle somme erogate nel LUL.

Il soggetto ospitante potrà, in ogni caso, emettere e consegnare la busta paga al tirocinante in Garanzia Giovani. Il lavoratore, in tal caso, riceverà inoltre la certificazione unica sia dall’azienda che dall’INPS.

Garanzia Giovani senza obbligo di busta paga

L’azienda ospitante che ha stipulato un percorso di tirocinio Garanzia Giovani non è obbligata all’emissione della busta paga in quanto l’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 prevede espressamente che:

I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

Pertanto la legge non prevede un esplicito obbligo di emissione della busta paga, che tuttavia resta una delle facoltà dell’azienda, che potrà scegliere di emettere e consegnare al tirocinante il cedolino paga mensile come forma di attestazione delle somme percepite.

Ai fini Irpef, sulle somme erogate al tirocinante, non dovrà essere trattenuta l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 50 del TUIR, in quanto nella maggior parte dei casi i tirocinanti assunti con Garanzia Giovani rientrano nella no tax area e non superano il reddito imponibile annuo di 8.174 euro.

Garanzia Giovani: obbligo certificazione unica in caso di emissione della busta paga

Il datore di lavoro non è tenuto a trasmettere e consegnare la certificazione unica al tirocinante; tuttavia, qualora l’azienda ospitante dovesse scegliere di elaborare comunque la busta paga mensile, in tal caso vi sarà anche l’obbligo di certificazione delle somme.

La CU assume quindi natura facoltativa per l’azienda ospitante ed in tal caso l’obbligo è subordinato alla scelta di consegnare o meno il cedolino.

Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi sarà invece l’INPS a dover consegnare la certificazione unica al soggetto che ha effettuato il periodo di tirocinio con il programma Garanzia Giovani.

L’INPS, infatti, riveste i panni di sostituto d’imposta del soggetto erogatore, che è la Regione, ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi che nei casi di lavoro dipendente sono invece demandati al datore di lavoro.

La certificazione unica INPS è consegnata al tirocinante in modalità telematica e può essere scaricata online sul portale dell’Istituto accedendo con le proprie credenziali personali.

È possibile inoltre richiederne una copia presso CAF o patronati.

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