Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2022

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'INPS nella circolare n. 139 del 31 dicembre 2022 fornisce le istruzioni per effettuare il conguaglio di fine anno dei contributi 2022. Tutte le scadenze e i chiarimenti per i datori di lavoro non agricoli, su elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo, fringe benefit e altro

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2022

Nella circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, l’INPS fornisce tutte le istruzioni per determinare il conguaglio di fine anno 2022 dei contributi.

Nel documento l’Istituto specifica i vari criteri da rispettare per effettuare le operazioni di conguaglio, relative all’anno appena trascorso, finalizzate alla quantificazione corretta dell’imponibile contributivo.

Tra questi anche gli elementi variabili della retribuzione, il massimale contributivo e pensionabile, il contributo aggiuntivo IVS dell’1 per cento, i fringe benefit e i conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria con relativa rivalutazione.

I datori di lavoro possono procedere ai conguagli entro la scadenza per la denuncia di competenza di dicembre 2022 o quella di gennaio 2023.

Contributi INPS: le istruzioni per il conguaglio di fine anno 2022

L’INPS, tramite la circolare n. 139 del 31 dicembre 2022, fornisce le istruzioni per il conguaglio dei contributi INPS di fine anno 2022, individuando tutti i casi che incidono sulla base contributiva.

Come si legge nel testo, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni in questione sia attraverso la denuncia UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2022, sia con quella di competenza di gennaio 2023.

Le scadenze da rispettare sono le seguenti:

  • 16 gennaio 2023, per la denuncia di dicembre 2022;
  • 16 febbraio 2023, per la denuncia di gennaio 2023.

I datori di lavoro che effettuano i versamenti del TFR al Fondo di Tesoreria potranno inserire i conguagli anche nella denuncia di febbraio 2023, con scadenza dei pagamenti il 16 marzo, senza ulteriori oneri.

Conguaglio contributi INPS di fine anno 2022: gli elementi variabili della retribuzione

Nella circolare n. 139 l’INPS fornisce in primo luogo le istruzioni relative all’imputazione degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta nello specifico di:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore);
  • prestiti ai dipendenti;
  • indennità di cassa;
  • congedi parentali.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia assunto un dipendente a dicembre 2022 e i ratei vengano corrisposti con la retribuzione di gennaio 2023, sarà necessario evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS, valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”.

Questi elementi variabili sono imputati alla posizione assicurativa e contributiva di dicembre 2022, mentre per quanto riguarda il regime contributivo, vanno considerati come retribuzione di gennaio 2023.

“Anche ai fini della Certificazione Unica 2023 e della dichiarazione 770/2023, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2022.”

Contributi INPS di fine anno 2022: applicazione del massimale

Il massimale per la base contributiva e pensionabile è stato fissato per il 2023 a 105.014 euro, in seguito alla rivalutazione annuale effettuata dall’ISTAT sulla base all’indice dei prezzi al consumo.

Oltre questo limite, la retribuzione non è soggetta al prelievo contributivo. Se il lavoratore lo supera il datore di lavoro dovrà evidenziarlo nel flusso UNIEMENS del mese di riferimento.

Il massimale non è frazionabile a mese e resta lo stesso anche quando l’anno viene retribuito solo in parte.

Nel caso in cui il lavoratore abbia avuto in un anno più rapporti con diversi datori di lavoro, oppure rapporti simultanei, le retribuzioni saranno cumulate tra di loro.

Nell’ipotesi, invece, di rapporti di lavoro subordinati e collaborazioni coordinate e continuative, con iscrizione alla Gestione separata, queste ultime non sono calcolate ai fini del massimale.

Conguaglio INPS di fine anno 2022: contributo aggiuntivo IVS all’1 per cento

Come stabilito dal decreto legge n. 384/1992, per i regimi pensionistici con aliquote a carico dei lavoratori inferiori al 10 per cento, i lavoratori devono versare il contributo dell’1 per cento eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per il 2023 il limite in questione è stato fissato a 48.279 euro, 4.023 euro mensili. Gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2022 nel caso in cui gli adempimenti contributivi siano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2023. Nel flusso UNIEMENS bisogna compilare l’elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “Datiretributivi”.

Conguaglio contributi INPS 2022: monetizzazione delle ferie

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sui compensi erogati ai dipendenti in qualità di ferie non godute. Vanno versati nel mese successivo a quello di maturazione dei compensi.

L’obbligo contributivo non preclude al lavoratore il diritto di fruire delle ferie, che può essere esercitato anche successivamente al versamento. In questo caso, il datore di lavoro può recuperare quanto già versato, riducendo in misura proporzionale la base imponibile dell’anno o del mese al quale è stato imputato.

Attraverso la specifica variabile retributiva con la causaleFERIE” del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro può modificare in diminuzione l’imponibile assoggettato a contribuzione, e recuperare quanto versato.

Si ha diritto al rimborso dal momento in cui il dipendente inizia a godere delle ferie.

Conguaglio contributi INPS 2022: fringe benefits e auto aziendale a uso promiscuo

Il Decreto Aiuti bis ha introdotto per il 2022 un nuovo limite massimo di esenzione da tassazione per i fringe benefit, ulteriormente elevato a 3.000 euro dal Decreto Aiuti quater. Lo stesso ha esteso le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore includendo il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Le modalità di esposizione e relative istruzioni sono state fornite nel messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022.

Rientra tra i fringe benefit anche l’auto aziendale a uso promiscuo, che il dipendente può usare sia a lavoro sia al di fuori dell’orario, come suo veicolo personale. Auto e moto sono soggette a contribuzione e a tassazione fiscale assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Tale valore viene stabilito assumendo come parametro una percorrenza convenzionale di 15.000 km, cui l’ACI ha attribuito un prezzo. Il valore dell’auto si calcola in percentuale rispetto alle emissioni, più sono alte, più sarà alta la percentuale applicabile al prezzo convenzionale stabilito dall’ACI, e di conseguenza il reddito imponibile del lavoratore:

  • 25 per cento, per emissioni di anidride carbonica inferiori a 60g/km;
  • 30 per cento, per emissioni comprese tra 60 e 160 g/km;
  • 50 per cento, comprese tra 160 e 190 g/km;
  • 60 per cento, superiori a 190 g/km.

Se il veicolo è stato assegnato in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati prima del 30 giugno 2020, si applica la percentuale del 30 per cento.

Conguaglio contributi INPS 2022: versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

Le aziende con più di 50 dipendenti, costituite dopo il 31 dicembre 2006, sono tenute a versare il Trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria.

“le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento.”

Il tasso di rivalutazione non può essere inferiore all’1,5 per cento. Sulle quote rivalutate i datori di lavoro devono versare l’imposta sostitutiva del 17 per cento (articolo 1, comma 623, legge n. 190/2014).

“Entro il mese di dicembre 2022, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo)indice ISTAT.”

Le imprese che si sono costituite durante il 2022, ed entro dicembre hanno assunto 50 dipendenti, potranno trasmettere la dichiarazione contributiva con la denuncia UNIEMENS di febbraio 2023.

Per tutti gli altri dettagli sul conguaglio di fine anno dei contributi INPS si rimanda al testo integrale della circolare n. 139.

INPS - Circolare n. 139 del 31 dicembre 2022
Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e assistenziali

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