Congedo parentale 2023: come fare domanda per l’indennità all’80 per cento, le istruzioni INPS

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione dell’indennità di congedo parentale elevata all'80 per cento della retribuzione. Possono richiederla sia le madri che i padri dipendenti. Domanda in modalità telematica sul sito dell'Istituto

Congedo parentale 2023: come fare domanda per l'indennità all'80 per cento, le istruzioni INPS

Per richiedere il mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento della retribuzione, anziché al 30 per cento, bisogna presentare l’apposita domanda all’INPS.

Si tratta della novità prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che terminano il congedo a partire dal 1° gennaio 2023.

L’agevolazione è fruibile fino ai sei anni di vita del bambino o della bambina.

La richiesta va inviata in modalità telematica tramite il sito dell’INPS, i patronati oppure chiamando il contact center.

Congedo parentale 2023: come fare domanda per l’indennità all’80 per cento, le istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n. 45, pubblicata il 16 maggio sul sito istituzionale fornisce le istruzioni per la fruizione della nuova indennità di congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2023, infatti, ha introdotto un contributo pari all’80 per cento della retribuzione, anziché al 30 per certo, per un mese del periodo accessibile, da fruire entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina.

Possono beneficiarne le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, che terminano il periodo di congedo dopo il 31 dicembre 2022.

L’indennità spetta solamente ai dipendenti, sono quindi escluse tutte le altre categorie di lavoratori.

Pertanto, nel caso in cui solamente uno dei genitori risulti dipendente, il mese di congedo parentale indennizzato all’80 per cento della retribuzione spetterà solamente a tale genitore.

La novità si aggiunge a quelle previste dalla riforma del congedo parentale introdotta con il DL n. 105 del 30 giugno 2022.

Quanto previsto dalla Manovra 2023 non aggiunge un ulteriore mese al congedo parentale, ma eleva dal 30 all’80 per cento della retribuzione l’indennità prevista per uno dei mesi già spettanti al genitore.

Il mese in questione è uno solo per entrambi i genitori, i quali possono anche fruirne in modalità ripartita (ad esempio 15 giorni uno e 15 giorni l’altro).

L’indennità all’80 per cento della retribuzione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e riguarda tutte le modalità di fruizione del congedo parentale.

Indennità all’80 per cento per il congedo parentale 2023: decorrenza e modalità di domanda

Come stabilito dal comma 359 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 la novità si applica solamente ai genitori che terminano il congedo a partire dal 1° gennaio 2023.

Sono esclusi di conseguenza tutti i genitori che hanno terminato la fruizione entro il 31 dicembre 2022.

Il termine si riferisce esclusivamente alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, per cui, ad esempio, se il padre è lavoratore dipendente mentre la madre iscritta alla Gestione separata, non va presa in considerazione la fine del periodo di maternità ma solo quella del congedo di paternità.

Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca nel 2023 di almeno un giorno di maternità o paternità obbligatoria o di congedo di paternità alternativo.

Per alcuni esempi pratici si rimanda al testo integrale della circolare n. 45/2023.

Per poter beneficiare dell’indennità elevata all’80 per cento della retribuzione, i genitori devono presentare apposita domanda attraverso uno dei canali messi a disposizione dell’INPS.

La richiesta si può inviare attraverso il sito istituzionale accedendo al servizioCongedi, permessi e certificati” dalla sezioneLavoro”. Sarà necessario effettuare l’accesso con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.

In alternativa, è possibile rivolgersi ai patronati oppure al contact center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Indennità all’80 per cento per il congedo parentale 2023: esposizione in UNIEMENS

Nella circolare n. 45, l’INPS fornisce anche le istruzioni da seguire per esporre i dati relativi al congedo parentale nelle denunce UNIEMENS.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato bisogna utilizzare i seguenti codici:

  • PG0”: “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
  • PG1”: “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.

“Si fa presente che per gli eventi sopra richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, si rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice “MA2” è da individuarsi nel codice “L050” in luogo del codice “L053”.”

Per quanto riguarda il conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 sarà necessario inserire il codice causale “L328”, “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”.

I datori di lavoro privati che hanno lavoratori iscritti alla Gestione pubblica dalla denuncia di competenza luglio 2023 devono utilizzare i seguenti codici Tipo Servizio:

  • 3T”, “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;
  • 3U”, “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023.

INPS - Circolare n. 45 del 16 maggio 2023
Articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti

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