Esonero contributi INPS, congelati i pagamenti scaduti o in scadenza: proroga a data da destinarsi

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Esonero contributi INPS, pagamenti scaduti o in scadenza congelati in attesa di istruzioni: proroga dei termini a data da destinarsi in attesa che si concluda l'iter di attuazione delle norme che hanno stabilito le diverse misure emergenziali. I dettagli nel messaggio numero 2418 del 25 giugno 2021.

Esonero contributi INPS, congelati i pagamenti scaduti o in scadenza: proroga a data da destinarsi

Esonero contributi INPS, pagamenti scaduti o in scadenza congelati in attesa di specifiche istruzioni che l’Istituto potrà fornire solo una volta che si sarà concluso l’iter di attuazione delle norme che hanno stabilito le diverse misure emergenziali.

Nel frattempo stabilita una proroga a data da destinarsi per i versamenti: nel messaggio numero 2418 del 25 giugno 2021, una panoramica dei termini che restano in stand by.

Esonero contributi INPS, pagamenti scaduti o in scadenza: proroga a data da destinarsi

I provvedimenti emergenziali adottati negli ultimi mesi per far fronte all’emergenza Covid hanno previsto diverse formule di esonero dal pagamento dei contributi INPS per specifiche categorie di lavoratori.

Quanto stabilito dalle norme, però, non può trovare un’applicazione pratica perché mancano gli ultimi passaggi operativi.

Nel frattempo l’INPS con il messaggio numero 2418 del 25 giugno 2021 ha stabilito un differimento a data da destinarsi delle scadenze di pagamento per i contributi che riguardano le Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti.

Le nuove istruzioni sono destinate ad aziende e lavoratori interessati dalle misure che seguono:

  • articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: esonero parziale per il 2021 della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome con i seguenti requisiti:
    • un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
    • un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 destinato alle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra. La stessa agevolazione è concessa anche per la contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 dei lavoratori autonomi in agricoltura;
  • articoli 16 e 16-bis del Decreto Ristori, esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per il periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; anche in questo caso l’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura.
INPS - Messaggio numero 2418 del 25 giugno 2021
Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti.

Esonero contributi INPS, tutti i pagamenti scaduti o in scadenza congelati

Più nel dettaglio, l’INPS con il messaggio 2418 del 25 giugno 2021 chiarisce quali sono i pagamenti dei contributi INPS scaduti o in scadenza che restano congelati in quanto oggetto di esonero.

La motivazione? La necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative venga completato e che dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali arrivi un espresso nulla osta.

L’Istituto non stabilisce una nuova data da rispettare per i versamenti, ma rimanda la definizione della scadenza per il pagamento a una nuova comunicazione.

In tabella i termini di pagamento già scaduti o in scadenza.

Pagamenti contributi INPSSoggetti interessati
Primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 Soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Primo acconto dell’anno di imposta 2021 Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Somme in scadenza il 16 luglio 2021 richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura Lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233
Contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 Soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
Contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 Soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori

In particolare, per quanto riguarda questa ultima formula di esonero le scadenze congelate sono le seguenti:

  • 16 giugno 2021, relativamente alle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020 per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata;
  • 16 gennaio già differita al 16 febbraio 2021 per il versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020 per i lavoratori autonomi in agricoltura;
  • versamenti con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 dovuti dalle aziende che effettuano i versamenti mensilmente.

Le nuove indicazioni di dettaglio integrano quanto già stabilito dal messaggio numero 2263 dell’11 giugno 2021.

INPS - messaggio numero 2263 dell’11 giugno 2021
Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento scadenze di versamento della relativa contribuzione alla definizione della procedura di esonero

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