Commercialisti: l’attività professionale è incompatibile con il full time da dipendente pubblico

Francesco Rodorigo - Commercialisti ed esperti contabili

Gli iscritti all'albo che vengono assunti full time, anche a tempo determinato, presso società a partecipazione pubblica dovranno essere cancellati d'ufficio. L'attività professionale, infatti, non è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo pieno da dipendente pubblico. Lo specifica il CNDCEC nel pronto ordini n. 184 del 3 novembre 2022.

Commercialisti: l'attività professionale è incompatibile con il full time da dipendente pubblico

Commercialisti, i dipendenti pubblici assunti a tempo pieno non possono svolgere l’attività professionale.

Gli iscritti all’Ordine che vengono assunti da società a partecipazione pubblica dovranno essere cancellati d’ufficio dall’Albo.

Lo chiarisce il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel pronto ordini n. 184 del 3 novembre 2022.

Questi potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso l’Ordine dove hanno la residenza anagrafica.

Se il rapporto di lavoro dipendente è regolamentato da disposizioni di diritto privato sarà necessario verificare che il contratto non preveda lo svolgimento di attività professionale come ipotesi di incompatibilità.

Commercialisti: l’attività professionale è incompatibile con il full time da dipendente pubblico

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), tramite il pronto ordini n. 184 del 3 novembre 2022, fornisce alcuni chiarimenti relativi alla possibilità per il commercialista di lavorare come dipendente pubblico a tempo pieno.

Il caso specifico, oggetto del chiarimento, riguarda un commercialista assunto full time con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso una società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio sottolinea che, come stabilito dall’art. 4, comma 3 del Dlgs n. 139/2005, i soggetti a cui è vietato l’esercizio della libera professione, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non possono essere iscritti all’Albo.

Se la società che impiega il professionista come dipendente a tempo pieno si può classificare come una società a partecipazione pubblica, cioè controllata per la maggior parte dallo Stato o da un Ente pubblico, sarà necessario verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego.

Commercialisti: il professionista dipendente pubblico a tempo pieno deve essere cancellato dall’albo

Il CNDCEC, dunque, specifica la procedura da seguire in entrambe le ipotesi, cioè se il rapporto di lavoro dipendete del professionista sia disciplinato dalle norme relative all’impiego pubblico o meno.

Nel primo caso, sottolinea il Consiglio, l’articolo 53, comma 1 del DL n. 165/2001 stabilisce espressamente che i dipendenti pubblici assunti con contratti full time, anche se a tempo determinato, non possono svolgere anche l’attività professionale.

“L’impiegato civile dello Stato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente.”

Pertanto, il professionista, assunto a tempo pieno come dipendente pubblico e iscritto all’Ordine, dovrà essere cancellato d’ufficio dall’Albo.

Questo, poi, potrà richiedere richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale, cioè quello riservato a coloro che non possono esercitare la professione per incompatibilità, presso l’Ordine costituito nel luogo in cui ha la residenza anagrafica.

Se, invece, il rapporto di lavoro in questione dovesse essere regolamentato da norme di diritto privato, sarà necessario verificare che il contratto stipulato tra il professionista e la società non preveda lo svolgimento di attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con tale rapporto.

CNDCEC - Pronto ordini n. 184 del 3 novembre 2022
Incompatibilità - Contratto di lavoro a tempo determinato presso società a partecipazione pubblica

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network