Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni INPS per le aziende in crisi

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione del nuovo periodo di cassa integrazione straordinaria prevista dal decreto PA bis. Spetta alle imprese di interesse strategico nazionale in difficoltà

Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni INPS per le aziende in crisi

Cassa integrazione straordinaria, l’INPS comunica le istruzioni operative in merito al nuovo intervento di CIGS previsto dal decreto PA bis.

Il nuovo messaggio dell’11 agosto contiene tutti dettagli per le aziende in crisi. Si tratta in particolare delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati.

Il periodo di intervento concesso può avere una durata massima di 40 settimane da fruire entro il prossimo 31 dicembre.

Dall’INPS anche le indicazioni sulla contribuzione e sulle modalità di trasmissione del flusso UNIEMENS-CIG.

Cassa integrazione straordinaria 2023: le istruzioni INPS per le aziende in crisi

L’INPS con il messaggio n. 2948 dell’11 agosto 2023 ha fornito le istruzioni per il nuovo periodo di CIGS, la cassa integrazione straordinaria, prevista dal decreto PA bis per le aziende in crisi.

Si tratta nello specifico della disposizione introdotta dall’articolo 42 del decreto legge n. 75/2023, per cui si autorizza, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del Dlgs n. 148 del 2015, un ulteriore periodo di CIGS di cui le aziende possono fruire fino al 31 dicembre 2023.

La novità interessa le imprese di interesse strategico nazionale che hanno alle proprie dipendenze almeno 1.000 lavoratori e lavoratrici e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della loro complessità.

Queste imprese possono fare domanda per ricevere, con decreto ministeriale, un nuovo periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in modo tale da salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e garantire la tutela del reddito per i lavoratori coinvolti.

Il periodo di intervento concesso si può collocare in continuità con quelli autorizzati in precedenza. Può avere una durata massima di 40 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2023.

La contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, viene calcolata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, compresi i ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

“Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del Dlgs n. 148/2015.”

Come previsto dalla normativa, il trattamento di CIGS in questione è concesso nel limite massimo di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

CIGS 2023: contribuzione e modalità e termini per l’invio dei flussi UNIEMENS

L’INPS nel messaggio n. 2948 fornisce anche tutte le indicazioni in relazione agli aspetti contributivi.

I datori di lavoro autorizzati al trattamento di CIGS in questione devono versare il contributo addizionale secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Dlgs n. 148/2015. Questa si calcola sulla cosiddetta “retribuzione persa”, cioè la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. La misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

In questo caso, ai fini del calcolo del contributo addizionale, bisogna tenere conto anche dei periodi di integrazione salariale autorizzati in precedenza nel quinquennio. L’importo della contribuzione, dunque, deve essere determinato applicando le aliquote indicate dall’INPS e riportate nella tabella di seguito.

AliquotaUtilizzo della cassa integrazione
9 per cento relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12 per cento in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15 per cento per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

Il datore di lavoro, a pena di decadenza, deve effettuare il conguaglio delle prestazioni erogate ai propri dipendenti entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione.

Per quanto riguarda l’invio del flusso UNIEMENS-CIG, l’INPS sottolinea come nell’ambito del codice intervento “333” sia stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

  • 148 – “Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – DL n. 75/2023)”.

Dopo l’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento causale sarà necessario valorizzare il nuovo codice causale L141 - “Conguaglio ulteriori settimane CIGS Dlgs. n. 75/2023 art. 42”, relativo all’autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

I datori di lavoro, inoltre, per esporre gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale dovranno utilizzare il codice causale E612 - “Ctr. addizionale CIG straordinaria Dlgs. n. 75/2023 art. 42”.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del messaggio n. 2948/2023.

INPS - Messaggio n. 2948 dell’11 agosto 2023
Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Disposizioni in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale. Istruzioni procedurali e contabili

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