Canone Rai, conguaglio in bolletta per i terremotati del 2016: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Canone Rai, conguaglio in bolletta per le quote dovute dai terremotati relativamente al sisma del 2016. Il pagamento ripartito a decorrere dal 1° gennaio 2021 non può essere effettuato con modello F24. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 70 del 3 febbraio 2022.

Canone Rai, conguaglio in bolletta per i terremotati del 2016: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Canone Rai, conguaglio in bolletta per i terremotati relativamente alle rate dovute per il 2021 ma per le quali non è stata emessa apposita fattura.

Il pagamento delle somme non oggetto di sospensione non potrà avvenire con modello F24, ma bisognerà seguire l’ordinaria modalità di addebito all’utente. A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 70 del 3 febbraio 2022.

Per gli utenti residenti in territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016, il decreto legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione del pagamento delle bollette e del canone Rai.

Lo stop ai versamenti è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 e, ai fini della regolarizzazione, è stata concessa la possibilità di rateizzazione senza sanzioni e interessi.

Solo per il pagamento delle bollette relative a specifiche fattispecie è stata prevista la facoltà di sospensione fino al 31 dicembre 2021, misura che non ha interessato in ogni caso le somme dovute a titolo di canone Rai.

Nei casi in cui le rate della tassa annuale di abbonamento alla TV non siano state fatturate, sarà quindi necessario per le società di energia elettrica procedere alla riscossione delle somme dovute dal 1° gennaio 2021, con conguaglio in bolletta.

Canone Rai, conguaglio in bolletta per i terremotati del 2016: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Tra le agevolazioni previste in favore dei terremotati del Centro Italia, il decreto MEF del 1° settembre 2016 ha previsto la sospensione dal pagamento del canone Rai, agevolazione successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2020 dal decreto legge n. 55/2018.

I versamenti sono ripresi dal 1° gennaio 2021, con possibilità per gli utenti di pagare fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Ai fini del pagamento del canone Rai non addebitato in bolletta per il periodo di sospensione, l’accredito avviene mediante modello F24.

Lo stop al versamento del canone Rai si incrocia però con la sospensione dal pagamento delle bollette, che il decreto Milleproroghe 2021, il DL n. 183/2020, ha prorogato al 31 dicembre 2021 in favore delle forniture localizzate in zona rossa, per le soluzioni abitative di emergenza e per gli immobili inagibili.

Una proroga che tuttavia ha lasciato fuori il canone Rai, per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2021 è tornato l’obbligo di versamento mediante modalità ordinaria, ossia con addebito in bolletta.

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 70 del 3 febbraio 2022 evidenzia l’impossibilità per l’utente di effettuare il versamento mediante modello F24 e con le stesse regole previste per il periodo di sospensione.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 70 del 3 febbraio 2022
Modalità di riscossione/versamento del canone TV ad uso privato per le utenze appartenenti alle zone colpite dagli eventi sismici del 2016

Canone Rai in bolletta dal 1° gennaio 2021 per gli utenti di zone terremotate

Come si legge nella risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di pagare il canone Rai con modello F24, e fino a 24 rate mensili, si applica esclusivamente alla ripresa dei versamenti sospesi, e non alle somme dovute a regime a decorrere dal 1° gennaio 2021:

“Per questa tipologia di canoni restano operanti le regole ordinarie di addebito in bolletta del canone previste nel più volte citato l’articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

Alla luce della sospensione del pagamento delle bollette fino al 31 dicembre 2021, le società fornitrici erano in ogni caso tenute ad inviare al cliente le fatture relative al canone Rai dovuto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 94/2016:

“Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l’impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l’anno di riferimento, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.”

Le società sono quindi tenute a riscuotere le somme dovute dal 1° gennaio 2021, emettendo apposite fatture contenenti l’addebito delle rate del canone Rai dovute dall’utente, a cadenza quadrimestrale e in ogni caso entro il mese di ottobre.

In caso di comportamenti difformi adottati nel corso del 2021, la quota del canone Rai non riscossa sarà verosimilmente oggetto di conguaglio in bolletta nei prossimi mesi, ai fini della regolarizzazione dei versamenti.

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