CIG e trattamenti di integrazione salariale: le istruzioni INPS

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

CIG e trattamenti di integrazione salariale, le istruzioni INPS sulle misure del decreto Sostegni bis sono nella circolare numero 125 del 9 agosto 2021. Nel documento di prassi anche le indicazioni sui trattamenti senza obbligo di versamento del contributo addizionale, da richiedere fino al 31 dicembre 2021.

CIG e trattamenti di integrazione salariale: le istruzioni INPS

CIG e trattamenti di integrazione salariale, con la circolare numero 125 del 9 agosto 2021 l’INPS fornisce le istruzioni per i datori di lavoro.

Il documento di prassi contiene le indicazioni sui destinatari delle misure previste dal decreto Sostegni bis, in particolare su:

  • Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
  • Trattamento ordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale;
  • Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
  • Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica;
  • Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020;
  • Datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale.

La parte finale della maxi-circolare è dedicata alle istruzioni procedurali e alle istruzioni contabili.

CIG e trattamenti di integrazione salariale: le istruzioni INPS

A fornire le istruzioni relative alla cassa integrazione e agli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni bis è l’INPS con la maxi-circolare numero 125 del 9 agosto 2021.

INPS - Circolare numero 125 del 9 agosto 2021
Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai decreti-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 30 giugno 2021, n. 99 e 20 luglio 2021, n. 103. Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Il documento di prassi contiene le indicazioni per i datori di lavoro di determinati settori: dai destinatari delle misure, ai requisiti e durata, passando per i termini per l’invio delle domande.

Dopo la premessa sul quadro normativo delle misure a sostegno dell’occupazione, la prima parte del documento è dedicata al trattamento CIGS previsto dall’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il decreto Sostegni bis.

Tale articolo prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale, con criteri di calcolo e durata massima diversi rispetto a quelli della disciplina generale.

I datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per avere diritto alla misura devono rispettare le seguenti condizioni:

  • avere subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento ha una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il trattamento consiste nel 70 per cento della retribuzione del lavoratore e il datore di lavoro non deve corrispondere il contributo addizionale.

A riguardo la circolare INPS precisa che:

“Si ricorda che il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (art. 7 del D.lgs n. 148/2015), assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.”

Il trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale

All’articolo 40 il decreto Sostegni bis, prevede inoltre che i datori di lavoro privati indicati nell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, che sospendono l’attività a partire dal 1° luglio e ricorrono anche a cassa integrazione, non debbano provvedere al versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro destinatari sono quelli che rientrano nell’applicazione della cassa integrazione guadagni, appartenenti al settore industriale e con una media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente alla richiesta.

Il trattamento può essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.

La circolare sottolinea che hanno diritto al trattamento:

esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”).

Nei casi in cui non siano state autorizzate interamente le 13 settimane, l’accesso ai trattamenti senza l’obbligo di versamento del contributo sarà possibile dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021.

Le domande di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni o riduzioni di attività dal 28 giugno o da luglio 2021, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

In favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41/2021 è previsto un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

I destinatari della misura devono rispettare i seguenti requisiti:

“i datori di lavoro che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.”

La durata massima del trattamento è di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

L’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro tramite conguaglio contributivo oppure provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica

In base a quanto previsto dall’articolo 45 del decreto Sostegni bis, dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, è possibile prorogare per un massimo di sei mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva.

La proroga è prevista se le attività sono necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

Deve essere stipulato un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo

Il trattamento di integrazione salariale è permesso anche in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020, fino al 31 dicembre 2021.

Come specificato nella circolare INPS:

“Per consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il predetto trattamento di integrazione salariale viene esclusivamente corrisposto con pagamento diretto dell’INPS ai lavoratori aventi diritto.”

Integrazioni salariali ordinarie per datori di lavoro delle industrie tessili e dell’abbigliamento

Un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, connessi al coronavirus, è riconosciuto in favore dei datori di lavoro dei settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Tali datori di lavoro hanno diritto al trattamento per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

La durata massima del trattamento è di 17 settimane.

Anche in questo caso i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter previsto nella circolare n. 47/2020, che consiste nella preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Dopo l’adozione del decreto direttoriale, l’INPS autorizzerà le domande di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto stesso.

La nuova causale della domanda per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale per i datori di lavoro dei settori in questione è “COVID 19 - DL 99/21”.

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, le domande per il trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 99/21 –sospensione CIGS”.

Il trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Un ulteriore trattamento di integrazione salariale è previsto per le imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

La durata massima del trattamento, fino al 31 dicembre 2021, è di 13 settimane.

In merito, il documento di prassi dell’INPS specifica che:

“In ordine alla decorrenza dei periodi richiedibili oggetto del trattamento in argomento, si precisa che, nel silenzio della norma, tale termine iniziale deve intendersi in senso “mobile”, atteso che dall’espressione utilizzata “trattamenti ulteriori”, appare evidente la volontà del legislatore di concedere i trattamenti in continuità rispetto a quelli previsti dal decreto-legge n. 41/2021.”

CIG e trattamenti di integrazione salariale: le istruzioni della procedura INPS

Con riferimento al trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo codice evento:

  • 133 - contratto di solidarietà emergenziale – art. 40 D.L. 73/2021;
  • 169 - CIGS 13 settimane in deroga – art. 40bis DL n. 73/2021;
  • 143 - proroga crisi con cessazione imprese trasporto aereo – DL 99/2021;
  • 144 - proroga crisi con cessazione 2021.

Ai fini dell’individuazione delle nuove prestazioni di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi dall’articolo 50-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 e dell’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, sono stati istituiti - all’interno del codice intervento 100 - i nuovi codici evento sono riportati all’interno della tabella riassuntiva.

Descrizione Codice evento
COVID 19 - DL 99/21 - Fondo CIGO 75
COVID 19 - DL 99/21 - deroga lim. DLgs 148/15 76
COVID 19 - DL 99/21 Sospensione CIGS - Fondo CIGO 77
COVID 19 - DL 99/21 Sospensione CIGS - deroga lim. DLgs 148/15 78
COVID 19 - DL 103/21 Fondo CIGO 79
COVID 19 - DL 103/21 - deroga lim. DLgs 148/15 80
COVID 19 - DL 103/21 sospensione CIGS - Fondo CIGO 81
COVID 19 - DL 103/21 sospensione - deroga lim. DLgs 148/15 82

Ulteriori dettagli sulla compilazione dei flussi Uniemens per il conguaglio e sulle istruzioni contabili sono contenute nella parte finale della circolare.

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