CIG Covid artigiani, proroga iscrizione FSBA al 1° gennaio 2022

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

CIG Covid, cassa integrazione artigiani: proroga per l'iscrizione al FSBA al 1° gennaio 2022. La sentenza del TAR del Lazio non chiude la questione relativa all'obbligo o meno di adempiere al versamento dei contributi all'Ente per l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19, lasciando ancora spazio a dubbi ed interpretazioni contrastanti.

CIG Covid artigiani, proroga iscrizione FSBA al 1° gennaio 2022

CIG Covid artigiani, proroga del termine per l’iscrizione al FSBA: ci sarà tempo fino al 1° gennaio 2022.

È questo quanto deliberato dopo la sentenza del Tar del Lazio, che lascia ancora spazio a dubbi ed interpretazioni contrastanti sull’obbligo contributivo per le imprese artigiane.

In merito alla cassa integrazione, il Tar del Lazio con la sentenza numero 13962 del 24 dicembre 2020 afferma l’illegittimità della richiesta di iscrizione, con conseguente obbligo contributivo, al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato) per le aziende che vogliono ottenere l’erogazione degli ammortizzatori sociali per Covid -19.

Il TAR ha ritenuto necessaria l’iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente registrazione al FSBA soltanto a fini burocratici, ma si è dichiarato incompetente sulla parte della questione inerente all’obbligo contributivo in capo ai datori di lavoro.

Non essendo quindi ancora chiusa la questione il FSBA prende tempo, e con il comunicato del 15 gennaio 2021 pubblicato sul proprio sito, rende nota la proroga della scadenza, che passa dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022, continuando a sostenere l’obbligatorietà sia dell’iscrizione che della contribuzione.

Questo, in realtà, è l’ultimo di una serie di eventi che hanno caratterizzato una vicenda lunga e complessa.

CIG Covid artigiani, proroga iscrizione FSBA al 1° gennaio 2022

Il Decreto Cura Italia, in materia di ammortizzatori sociali per l’emergenza Covid-19 aveva assegnato al FSBA la gestione delle risorse a sostegno delle aziende artigiane (DL numero 18 del 17 marzo 2020, art. 19 commi 6 -bis e 6-ter).

Tali risorse non sono quindi a carico del Fondo medesimo, ma risultano assegnate dal Decreto Interministeriale dell’1 aprile 2020, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Economia e Finanze hanno provveduto alla dotazione per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/15.

L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, però, con delibera dell’8 aprile 2020, aveva ribadito l’obbligo di iscrizione e di versamento della relativa contribuzione per le imprese che volevano beneficiare della CIG Covid.

Non sono valsi nemmeno i chiarimenti dell’INPS, che con circolare del numero 47 del 28 marzo 2020 riferiva che anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione potessero accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19.

Cassa integrazione artigiani: la sentenza del TAR del Lazio lascia aperti i dubbi

Il veto posto da FSBA ha portato diverse aziende a presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il Tribunale si è pronunciato in favore degli artigiani. Le imprese, secondo il giudice amministrativo, hanno diritto a beneficiare della cassa integrazione e quindi ad accedere alle risorse gestite dal Fondo senza per questo dover iscriversi e versare i relativi contributi.

TAR del Lazio- sentenza numero 13962 del 24 12 2020 su cig artigiani fsba iscrizione obbligatoria
sentenza tar del lazio 13962 su obbligo iscrizione a fbsa per cig artigiani

Il Decreto Cura Italia, infatti, ha posto come unica condizione all’erogazione delle prestazioni, necessaria e sufficiente, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il TAR motiva la sua decisione sostenendo che l’iscrizione è necessaria perché funzionale all’accesso al sto che gestisce le istanze, ma non per questo prodromica, e quindi obbligatoria, ai fini del riconoscimento del beneficio.

Secondo le istruzioni fornite dal Fondo, invece - vedi il comunicato del 15 gennaio 2021 - i datori di lavoro devono provvedere all’iscrizione prima di poter accedere alle prestazioni, questa volta con termine dilazionato fino al 1 gennaio 2022.

Fsba - comunicato stampa del 15 gennaio 2021 su proroga termini iscrizione e obbligo per cig artigiani
FSBA comunicato stampa del 15 gennaio 2021 su obbligo e proroga iscrizione al fondo per beneficiare cig artigiani

D’altra parte, resta ancora aperta la questione relativa all’obbligo contributivo, sulla quale dovrà decidere il giudice del lavoro a seguito della riassunzione della causa, ossia la prosecuzione del processo, entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza del TAR.

Senza dubbio il convincimento dei rappresentanti di FSBA è ben chiaro e, a riguardo, dal comunicato del 15 gennaio, si riportano le parole del vicepresidente Mauro Sasso:

Iscriversi a Fsba è e resta un obbligo di legge, un obbligo che riguarda tutte le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente, checché ne dicano pericolose interpretazioni delle decisioni del giudice amministrativo. Il TAR del Lazio non ha, come vorrebbero certe stravaganti interpretazioni, sancito l’insussistenza di un generale obbligo di versamento della contribuzione a FSBA ma semplicemente non ha affrontato la questione perché di competenza del giudice del lavoro. Nella sentenza il Tar del Lazio si limita a rilevare ciò che già era noto: le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale. Punto e basta.”

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