Bonus edilizi: lo sconto in fattura si applica anche se non indicato nell’acconto

Alessio Mauro - Fisco

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 238 del 3 marzo 2023 fornisce chiarimenti in merito allo sconto in fattura per i bonus edilizi. La cessione del bonus tramite sconto è permessa anche se se risulta solo nel saldo

Bonus edilizi: lo sconto in fattura si applica anche se non indicato nell'acconto

Lo sconto in fattura per i bonus edilizi si può applicare su tutto l’importo pattuito contrattualmente anche se non viene indicato correttamente nella fatturazione, cioè se viene specificato solamente nel saldo e non nella fattura di acconto.

Il committente però non deve aver fruito della detrazione in dichiarazione né deve averla ceduta a terzi.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 238, pubblicata il 2 marzo 2023.

In questo casi, per consentire la riconciliazione, bisogna indicare nella fattura a saldo l’importo complessivo del corrispettivo dovuto e l’importo già corrisposto per il pagamento della fattura di acconto.

Bonus edilizi: lo sconto in fattura si applica anche se non indicato nell’acconto, i chiarimenti AdE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda l’opzione di cessione dei bonus edilizi tramite sconto in fattura.

La precisazione arriva con la risposta all’interpello n. 238 del 3 marzo 2023, nel quale l’Agenzia esamina il caso di un fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, che ha emesso una fattura in acconto, pagata dal committente, e una a saldo con l’applicazione dello sconto in fattura pari al 50 per cento del corrispettivo pattuito, applicabile ai sensi dell’articolo 121 del decreto­ legge n. 34/2020.

Il cliente, poi, ha inviato il modello di comunicazione dell’opzione per il 50 per cento del valore dell’intervento.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, come stabilito dal decreto n. 11/2023, precisa come una simile modalità di fatturazione non sia in linea con i chiarimenti già forniti tramite la nota n. 18 della circolare n. 19/2022 per cui:

“lo sconto deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura (anche in caso di sconto parziale).”

In sostanza, il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato, per evidenziare la scelta del committente di fruire della detrazione tramite sconto in fattura.

Questo perché la detrazione va commisurata alla spesa sostenuta come documentata tramite fattura e perché lo sconto non può essere superiore alla detrazione spettante. L’indicazione consente di individuare anche il credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.

Bonus edilizi: lo sconto in fattura si applica se sono rispettati gli altri presupposti

Esaminando però il caso specifico, l’Agenzia sottolinea come, nonostante l’errore di fatturazione, ricorrano comunque gli altri presupposti necessari alla fruizione, previsti dalle disposizioni di riferimento.

L’opzione di sconto in fattura, infatti, è stata concordata contrattualmente e tale contatto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte. Inoltre, questi importi sono tra loro riconciliabili attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.

Pertanto, presupponendo che il committente non abbia fruito della detrazione del 50 per cento dell’importo indicato nella fattura di acconto nella dichiarazione annuale e che non l’abbia ceduta a terzi, l’Agenzia ritiene che tale detrazione sotto forma di sconto in fattura sia ammissibile in relazione all’intera spesa sostenuta.

Nonostante l’errore di fatturazione, quindi, lo sconto in fattura può essere applicato laddove siano rispettati gli altri presupposti.

In una simile eventualità, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, bisogna indicare nella fattura a saldo l’importo complessivo del corrispettivo dovuto (su cui si calcola lo sconto spettante) e l’importo già corrisposto per il pagamento della fattura di acconto.

“Ai fini della prova dell’indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto) può, altresì, tornare utile l’integrazione, con un documento extra­contabile, della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.”

Ad ogni modo l’Agenzia segnala come la presenza di simili errori anche se non incide sulla possibilità di fruire della detrazione rappresenta un indicatore di possibili anomalie in sede di analisi di rischi.

Agenzia delle Entrate - Interpello n. 238 del 3 marzo 2023
Fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici – fattura di acconto – esercizio dell’opzione per lo sconto – articolo 121 decreto– legge 19 maggio 2020 n. 34

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