Al via l’esonero contributivo per le lavoratrici madri: fino a 8.000 euro per le assunzioni nel 2026

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Al via le domande per il nuovo esonero contributivo volto a favorire l’occupazione delle lavoratrici con figli. I datori di lavoro possono ottenere fino a 8.000 euro annui per ogni nuova assunzione. Requisiti e modalità di domanda

Al via l'esonero contributivo per le lavoratrici madri: fino a 8.000 euro per le assunzioni nel 2026

Un esonero contributivo per 2 anni per i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri.

Dopo mesi di attesa diventa finalmente operativa la nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 con l’obiettivo di sostenere l’occupazione femminile.

Per le nuove assunzioni e trasformazioni in tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio i datori di lavoro possono ottenere uno sconto di 8.000 euro annui sulla contribuzione previdenziale dovuta.

Nella circolare n. 82, pubblicata il 29 luglio, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni su requisiti e modalità di domanda.

Bonus lavoratrici madri: come funziona il nuovo esonero contributivo per le assunzioni

Dopo la partenza dei nuovi bonus assunzione per giovani under 35, donne e nelle aree della Zes, diventa operativa anche un’altra misura volta a favorire l’occupazione, in particolare delle lavoratrici madri.

Si tratta dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 210) per i datori di lavoro che assumono lavoratrici madri di almeno 3 figli.

Nello specifico, l’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2026, assumono donne:

  • madri di almeno 3 figli con meno di 18 anni (sono ovviamente comprese adozioni e affidamenti);
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

In questi casi, i datori di lavoro possono ottenere un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL, mentre resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I requisiti devono essere posseduti dalla lavoratrice al momento dell’assunzione. Non fa testo ad esempio la nascita del terzo figlio oppure il compimento dei 18 anni di uno dei figli dopo l’assunzione. Inoltre, una volta ottenuta l’agevolazione non si perde il diritto in caso di variazioni nel nucleo familiare (ad esempio un figlio che non convive più con la famiglia).

Per quanto riguarda il requisito legato alla mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’INPS precisa che con tale formulazione si intendono le lavoratrici che “negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi oppure coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (5.500 euro in caso di lavoro autonomo e 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro)”.

Quanto dura l’esonero?

La durata massima dell’esonero varia da uno a 2 anni e dipende dal tipo di contratto con cui viene assunta la lavoratrice interessata:

  • 12 mesi se assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • 18 mesi se il contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • 24 mesi se assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Come precisato dall’INPS, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato con l’esonero in questione.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato del settore privato, incluso il settore agricolo, compresi i rapporti di lavoro part-time e la somministrazione, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il bonus donne menzionato in precedenza, mentre è compatibile con la maxi deduzione del costo del lavoro.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è legato al rispetto di precise condizioni da parte dell’azienda:

  • DURC regolare;
  • assenza di violazioni in materia di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi.

L’esonero non spetta se:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di legge;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • la lavoratrice è stata licenziata nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro collegato al nuovo.

La novità è una misura strutturale, sono infatti agevolate le assunzioni a partire dal 1° gennaio 2026, senza una data di scadenza come accade invece per i bonus giovani, donne e Zes. La Manovra ha stanziato:

  • 5,7 milioni di euro per il 2026;
  • 18,3 milioni di euro per il 2027;
  • 24,7 milioni di euro per il 2028;
  • 25,3 milioni di euro per il 2029;
  • 25,9 milioni di euro per il 2030;
  • 26,5 milioni di euro per il 2031;
  • 27 milioni di euro per il 2032;
  • 27,6 milioni di euro per il 2033;
  • 28,2 milioni di euro per il 2034;
  • 28,9 milioni di euro annui a partire dal 2035.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo.

Nella circolare n. 82 del 2026, come anticipato, l’INPS ha fornito anche le istruzioni per fare domanda.

Bonus assunzione lavoratrici madri: come fare domanda

Per conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse i datori di lavoro devono inviare una domanda all’INPS.

Per farlo è necessario compilare e inoltrare l’apposito modulo “ELM3”, disponibile online sul sito dell’Istituto nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)”.

La domanda di ammissione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:

  • l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Una volta ricevuta la domanda l’INPS provvede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto di lavoro;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante;
  • verificare la copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

I datori di lavoro possono fruire dell’esonero tramite conguaglio nelle denunce contributive. L’esonero in fruizione può essere esposto in Uniemens a partire dal flusso di competenza agosto 2026. Nell’elemento deve essere inserito il valore “ELM3” dal significato di “Esonero articolo 1, comma 210, legge n. 199/2025.

L’istituto poi assegnerà i seguenti codici:

  • “L633” per il conguaglio ordinario;
  • “L634” per gli arretrati da gennaio a luglio.

Come sottolineato dall’INPS gli arretrati si possono richiedere con i flussi di competenza agosto, settembre e ottobre 2026.

INPS - Circolare n. 82 del 29 luglio 2026
Scarica il documento