Bollo fattura elettronica, pagamento con scadenza semestrale dal 2020

Scadenza semestrale per il bollo fattura elettronica dal 2020: se l'importo annuo dovuto è inferiore a 1.000 euro, il pagamento potrà avvenire due invece che quattro volte all'anno. La novità è ufficiale con la conversione in legge del Decreto Fiscale 2020.

Bollo fattura elettronica, pagamento con scadenza semestrale dal 2020

Scadenza semestrale per il bollo sulle fatture elettronica dal 2020: la novità è ufficiale con la conversione in legge del Decreto Fiscale 2020.

La riduzione delle scadenze da 4 a 2 si applicherà esclusivamente qualora l’importo annuale dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superi la soglia di 1.000 euro nell’anno.

In caso contrario, resterà trimestrale la periodicità di pagamento del bollo, secondo le regole ed i termini di scadenza attualmente previsti.

Un doppio binario verrà a crearsi dal prossimo anno, e a fare la differenza sarà il totale delle fatture che, in base a quanto previsto dal DPR 642/72, scontano l’imposta di bollo in luogo dell’IVA.

Le modifiche alle scadenze sono la seconda novità sul pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La prima, già prevista dal testo del Decreto approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre, affida all’Agenzia delle Entrate il compito di segnalare il tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’importo dovuto, calcolato considerando le fatture elettroniche trasmesse al SdI.

Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. In caso contrario, l’importo non versato sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

Bollo fattura elettronica, pagamento con scadenza semestrale dal 2020

È l’articolo 17 della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020, il DL n. 124/2019 ad introdurre le novità sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il comma 1-bis stabilisce che il pagamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche venga effettuato a cadenza semestrale, rispettivamente entro la scadenza del 16 giugno e del 16 dicembre di ciascun anno, nel caso di importi non superiori a 1.000 euro.

Attualmente, ed anche nel 2020 per i contribuenti tenuti a versare più di 1.000 euro di imposta di bollo, le scadenze da rispettare sono 4, e sono fissate al giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il Decreto Fiscale, convertito in legge il 17 dicembre, , snellisce il calendario delle scadenze fiscali per i titolari di partita IVA.

Per il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche di importo non superiore a 1.000 euro all’anno si passa da quattro a due scadenze all’anno. Sempre in tema scadenze, ad essere snellita è anche la periodicità di invio dell’esterometro, che da mensile diventa trimestrale.

Scadenze bollo fattura elettronica 2019Scadenza bollo fattura elettronica 2020 (fino a 1.000 euroScadenza bollo fattura elettronica 2020 da 1.000 euro in su
Primo trimestre - 20 aprile - Primo trimestre - 20 aprile
Secondo trimestre - 20 luglio Primo semestre - 16 giugno Secondo trimestre - 20 luglio
Terzo trimestre - 20 ottobre - Terzo trimestre - 20 ottobre
Quarto trimestre - 20 gennaio anno successivo Secondo semestre - 16 dicembre Quarto trimestre - 20 gennaio anno successivo

Bollo fattura elettronica, omesso, insufficiente o tardivo pagamento segnalato dall’Agenzia delle Entrate

L’articolo 17 del DL n. 124/2019 non interviene soltanto sulle scadenze dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ma, come anticipato, crea una nuova e specifica procedura di comunicazione tra Agenzia delle Entrate e contribuente nel caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento.

L’Agenzia delle Entrate dovrà segnalare in modalità telematica al contribuente l’importo dell’imposta di bollo dovuta, nonché le sanzioni e gli interessi maturati.

Nel caso di mancato pagamento delle somme comunicate dall’Agenzia delle Entrate, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, le somme dovute verranno iscritte a ruolo a titolo definitivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che già l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate possa verificare, in sede di ricezione delle fatture elettroniche, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, integrandole qualora necessario.

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