Assegno sociale INPS: chiarimenti sul requisito del soggiorno continuativo per 10 anni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano nuovi chiarimenti dall'INPS per quanto riguarda la prestazione dell'assegno sociale. Il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023 specifica i requisiti anagrafici del richiedente con particolare riferimento a quello relativo al soggiorno continuativo per almeno 10 anni

Assegno sociale INPS: chiarimenti sul requisito del soggiorno continuativo per 10 anni

Il requisito di soggiorno continuativo per almeno 10 anni sul territorio dello Stato, ai fini dell’ammissione alla prestazione dell’assegno sociale, non si ritiene soddisfatto dal possesso del solo permesso di soggiorno di lungo periodo.

I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile, il quale fa seguito alla circolare diffusa sul tema lo scorso dicembre.

Quello del soggiorno continuativo costituisce un requisito autonomo rispetto agli altri previsti e dunque non è alternativo.

Il permesso di soggiorno di lungo periodo, infatti, di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS.

Assegno sociale INPS: chiarimenti sul requisito del soggiorno continuativo per 10 anni

L’INPS con il messaggio n. 1268 del 4 aprile 2023 fornisce ulteriori chiarimenti sulla prestazione di assegno sociale, cioè il sussidio che viene concesso ai cittadini italiani e stranieri che dimostrano un reddito inferiore alla soglia definita annualmente e che vivono in condizioni economiche disagiate.

Il nuovo messaggio fa seguito alla circolare n. 131 che l’Istituto ha diffuso lo scorso dicembre e nella quale ha fatto chiarezza su tutti i requisiti necessari per accedere alla prestazione.

Il sussidio è riconosciuto ai cittadini:

  • con almeno 67 anni d’età;
  • in uno stato di bisogno economico;
  • con cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • con residenza effettiva in Italia.

Nello specifico, possono richiedere l’assegno sociale tutti i cittadini italiani e quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • dell’Unione europea e extracomunitari loro familiari
  • della Repubblica di San Marino;
  • stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
  • extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

Come sottolineato dall’INPS, dal 2009 uno dei requisiti è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni (art. 20, comma 10, del DL n. 112/2000) al momento della domanda.

In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio. Sono escluse le assenze per motivi gravi e comprovati.

Assegno sociale INPS: il permesso per lungo periodo non soddisfa in sé il requisito del soggiorno continuativo

Il messaggio dell’INPS n. 1268 del 3 aprile si sofferma proprio sul requisito del soggiorno continuativo in Italia ai fini dell’ammissione alla prestazione di assegno sociale.

L’Istituto specifica come questo costituisca un requisito autonomo rispetto agli altri previsti dalla normativa, come stabilito anche dalla Cassazione, la quale ha evidenziato una sostanziale differenza tra l’essere cittadino o equiparato e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo (sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020).

Mentre il primo è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, il secondo è un dato fattuale regolato dal codice civile.

Pertanto, ai fini del rispetto del requisito del soggiorno continuativo, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (uno dei requisiti di accesso) non prova la permanenza legale continuativa in Italia per 5 anni.

Inoltre, nel caso in cui ci dovesse essere continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno continuativo di 10 anni non si è da ritenersi automaticamente soddisfatto, in quanto è comunque necessaria una ulteriore verifica da parte della Struttura territoriale INPS competente, che dovrà accertare l’effettiva permanenza continuativa sul territorio italiano.

INPS - Messaggio n. 1268 del 4 aprile 2023
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Circolare n. 131 del 12 dicembre 2022. Precisazioni

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