L'assegno sociale INPS può essere erogato solo se sussiste il requisito del soggiorno continuativo: ecco in cosa consiste e a chi è rivolto

L’assegno sociale INPS è la prestazione in sostegno del reddito prevista in favore di chi, avendo raggiunto l’età della pensione ma non avendo i requisiti per andarci, non possedendo redditi ritenuti minimamente sufficienti per vivere decorosamente, si trova in uno stato di forte bisogno economico.
I requisiti per l’assegno sociale sono diversi:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico, normalmente comprovato tramite i valori del modello ISEE;
- cittadinanza italiana oppure comunitaria oppure permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo;
- soggiorno continuativo ovvero soggiorno legale e continuo di almeno 10 anni in Italia.
Il requisito di soggiorno continuativo per almeno 10 anni sul territorio dello Stato, ai fini dell’ammissione alla prestazione dell’assegno sociale non si ritiene soddisfatto dal possesso del solo permesso di soggiorno di lungo periodo.
Quello del soggiorno continuativo costituisce un requisito autonomo rispetto agli altri previsti e dunque non è alternativo.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo, infatti, di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS.
Assegno sociale INPS: analisi del requisito del soggiorno continuativo per 10 anni
L’INPS è più volte intervenuta sul tema del soggiorno continuativo.
Per esempio, con il messaggio n. 1268/2023 e con la circolare numero 131/2022.
Nello specifico, possono richiedere l’assegno sociale tutti i cittadini italiani e quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
- dell’Unione europea e extracomunitari loro familiari
- della Repubblica di San Marino;
- stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
- extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
- svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Come sottolineato dall’INPS, dal 2009 uno dei requisiti è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni (art. 20, comma 10 del DL n. 112/2000) al momento della domanda.
In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio. Sono escluse le assenze per motivi gravi e comprovati.
Assegno sociale INPS: il permesso per lungo periodo non soddisfa in sé il requisito del soggiorno continuativo
Secondo l’INPS il soggiorno continuativo è un requisito autonomo rispetto agli altri previsti dalla normativa, come stabilito anche dalla Cassazione, la quale ha evidenziato una sostanziale differenza tra l’essere cittadino o equiparato e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo (sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020).
Mentre il primo è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, il secondo è un dato fattuale regolato dal codice civile.
Pertanto, ai fini del rispetto del requisito del soggiorno continuativo, il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (uno dei requisiti di accesso) non prova la permanenza legale continuativa in Italia per 5 anni.
Inoltre, nel caso in cui ci dovesse essere continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno continuativo di 10 anni non si è da ritenersi automaticamente soddisfatto, in quanto è comunque necessaria una ulteriore verifica da parte della Struttura territoriale INPS competente, che dovrà accertare l’effettiva permanenza continuativa sul territorio italiano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il soggiorno continuativo per l’assegno sociale