Welfare aziendale, quali benefit hanno i requisiti per accedere alla detassazione?

Rosy D’Elia - Imposte

Welfare aziendale e detassazione: quali sono i requisiti per beneficiarne? I benefit non possono essere ad personam e devono avere specifiche finalità. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 522 del 13 dicembre 2019.

Welfare aziendale, quali benefit hanno i requisiti per accedere alla detassazione?

Welfare aziendale e detassazione: i benefit devono avere finalità di educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto e non possono essere riconosciuti ad personam, ma devono essere destinati alla generalità dei dipendenti o a un’intera categoria.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 522 del 13 dicembre 2019: l’analisi di un piano di welfare aziendale illustrato da una società di consulenza offre numerosi spunti per soffermarsi su alcune caratteristiche da rispettare per accedere alla detassazione.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 522 del 13 dicembre 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Welfare aziendale - Articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del TUIR.

Welfare aziendale e detassazione: quali sono i requisiti per beneficiarne?

Il piano di welfare aziendale, per cui si vorrebbe accedere al regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ha le caratteristiche che seguono:

  • destinatari:
    • tre lavoratori dipendenti della società;
    • tre membri del Consiglio di Amministrazione, solo uno di loro percepisce compensi in denaro inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, gli altri due amministratori, che svolgono l’incarico a titolo gratuito, sono titolari di altri redditi, diversi da quelli di lavoro autonomo;
  • benefit:
    • trattamenti estetici presso un centro benessere convenzionato;
    • rimborso per l’iscrizione e la frequenza di corsi di lingua presso centri di formazione linguistica a scelta dei beneficiari a favore dei propri familiari, al di fuori dell’orario scolastico e sulla base delle esigenze personali di ciascuno;

La società di consulenza si rivolge all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti su tre aspetti particolari:

  • è possibile applicare il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche per i benefit erogati in favore degli amministratori che non percepiscono compensi?
  • i trattamenti di estetica possono essere considerati benefit e quindi detassati?
  • anche i costi dei corsi di formazione linguistica a favore dei familiari dei lavoratori rimborsati al lavoratore possono rientrare nel campo di applicazione del regime di detassazione?

Con la risposta all’interpello numero 522 del 13 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto sui primi due punti, ma concede il via libera sull’ultimo dubbio.

Welfare aziendale e detassazione: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti da rispettare

Nel documento, punto per punto, l’Amministrazione finanziaria motiva la sua posizione e fornisce una traccia utile per individuare alcune regole da applicare alla detassazione del welfare aziendale.

Il primo chiarimento riguarda i destinatari: i benefit devono essere riconosciuti a tutti i dipendenti o a una particolare categoria e in ogni caso non possono essere ad personam, ovvero costituire dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Nel caso analizzato sicuramente manca il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che, dei tre amministratori, solo uno è retribuito per l’incarico dalla società.

Il fatto che gli amministratori non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto porta a ritenere che i trattamenti estetici o i corsi di lingua abbiano una funzione remunerativa e debbano, quindi, essere assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 51 del TUIR.

In secondo luogo, poi, il documento si concentra sulla tipologia di benefit che possono accedere alla detassazione, ovvero solo quelli che rientrano tra “opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”, secondo quanto stabilito dall’articolo 100 del TUIR.

Nel caso analizzato l’agevolazione non è applicabile a entrambi i benefit perché “l’attività dei centri estetici si esplica in servizi alla persona non aventi rilevanza sociale” come invece è richiesto. Sul punto l’Agenzia delle Entrate esclude anche la possibilità di beneficiare della detraibilità IVA sui trattamenti perché manca il criterio dell’inerenza.

Invece i rimborsi dei corsi di lingua non concorrono alla formazione del reddito e possono rientrare nel regime di non imponibilità, anche se non vengono forniti direttamente dalla società, ma sono acquistati dal lavoratore e rimborsati dal datore di lavoro.

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