Voucher viaggi d’istruzione, le indicazioni IVA per le attività cancellate a causa del Covid

Tommaso Gavi - IVA

Voucher viaggi d'istruzione, l'Agenzia delle Entrate spiega la procedura per il corretto trattamento dell'IVA: i titoli a rimborso di attività cancellate a causa del coronavirus sono considerati buoni corrispettivi multiuso e la tassazione sarà determinata all'atto della fruizione. In quel momento potrà essere emessa la fattura. Lo chiarisce la consulenza giuridica numero 10 del 5 luglio 2021.

Voucher viaggi d'istruzione, le indicazioni IVA per le attività cancellate a causa del Covid

Voucher viaggi d’istruzione, qual è il corretto trattamento IVA relativo alle attività cancellate a causa dell’emergenza coronavirus?

A fornire istruzioni è l’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica numero 10 del 5 luglio 2021.

Il documento di prassi fornisce chiarimenti soprattutto ai tour operator: le fatture per i voucher a titolo di rimborso non fruiti saranno riemesse al momento della fruizione.

Tali voucher emessi dalle agenzie di viaggio rientrano, infatti, tra i buoni corrispettivo multiuso, dal momento che, all’atto dell’emissione, non si conosce la tipologia dei servizi fruibili con gli stessi.

Di conseguenza non è nota la disciplina IVA che si può applicare alle prestazioni a cui gli stessi danno diritto all’atto della loro emissione.

Voucher viaggi d’istruzione, le istruzioni IVA per le attività cancellate a causa del Covid

La consulenza giuridica numero 10 del 5 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sul corretto trattamento dell’IVA dei voucher a rimborso dei viaggi d’istruzione cancellati a causa dell’emergenza coronavirus.

Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 10 del 5 luglio 2021
Consulenza giuridica - emissione voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione - adempimenti IVA.

Gli stessi sono emessi dalle agenzie e sono riconducibili ai buoni-corrispettivo multiuso, poiché non si conosce la tipologia dei servizi fruibili al momento dell’emissione.

Di conseguenza non si può determinare la disciplina IVA applicabile alle prestazioni a cui tali voucher danno diritto all’atto della loro emissione.

Le agenzie di viaggio, quindi, possono riemettere le fatture al momento della fruizione di tali voucher.

I chiarimenti sono necessari per la corretta procedura dei tuor operator che hanno emesso dei voucher per il rimborso delle somme anticipate per i viaggi di istruzione non fruiti, caricando sul sistema di interscambio delle scuole le note di variazione di accredito, a storno del pagamento ricevuto.

A riguardo l’Amministrazione finanziaria sottolinea che i viaggi di istruzioni erano stati sospese in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b del Dpcm del 25 febbraio 2020.

Successivamente, l’articolo 88-bis, comma 8 del decreto Cura Italia ha previsto che:

“per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione”.

Voucher viaggi d’istruzione: il corretto trattamento IVA

Nel recente documento di prassi l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dell’IVA.

L’Amministrazione finanziaria richiama il decreto IVA che, all’articolo 26, comma 2 stabilisce che:

“se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.”

Viene inoltre richiamata la risoluzione numero 85 del 2009 che specifica che non è rilevante la modalità con cui si manifesta la causa della variazione ma che venga effettuata la registrazione della variazione e della sua causa.

Si possono quindi considerare tutte le cause che modificano l’assetto giuridico tra le parti, intervenendo in tutto o in parte gli effetti dell’atto originario.

Tra tali ipotesi si inserisce il recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al sopraggiungere di un divieto normativo.

Le agenzie di viaggio possono dunque emettere una nota divariazione al momento del rimborso delle somme o di emissione dei voucher.

Per quanto riguarda la natura dei voucher, l’Agenzia delle Entrate li riconosce come buoni acquisto, disciplinati dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dpr n. 633/1972.

Tali buoni si distinguono da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi:

  • gli strumenti di pagamento;
  • i titoli di trasporto;
  • i biglietti di ingresso a cinema e musei;
  • i francobolli;
  • i buoni sconto.

Tra le tipologie di buoni corrispettivo si distinguono le seguenti:

  • in base all’articolo 6-ter, il buono-corrispettivo monouso “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”;
  • secondo l’articolo 6-quater, il buono-corrispettivo multiuso “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto”.

I voucher in esame sono considerati buoni corrispettivo multiuso e non è quindi nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla prestazione cui lo stesso da diritto già al momento della sua emissione.

La procedura da adottare è quindi quella di emettere, considerato che l’emissione dei voucher multiuso non determina l’anticipazione del momento impositivo. La fattura può quindi essere riemessa all’atto della fruizione dello voucher stesso.

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