Ok alla detrazione dell’IVA se sono rispettati tutti i requisiti sostanziali

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12761 del 2024, ha riaffermato il diritto alla detrazione IVA nel caso di omessa dichiarazione annuale in presenza dei requisiti richiesti

Ok alla detrazione dell'IVA se sono rispettati tutti i requisiti sostanziali

Con l’Ordinanza n. 12761 del 2024, la Corte di cassazione ha riaffermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario, se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

Il caso riguarda il ricorso proposto da una società in liquidazione per l’annullamento della cartella di pagamento, emessa a conclusione del controllo automatizzato della dichiarazione annuale, con cui veniva recuperato IVA a debito ed IVA a credito, oltre sanzioni e interessi.

Detrazione IVA e omessa dichiarazione annuale: il caso analizzato

Nello specifico la cartella è stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo e controllo automatizzato del Modello Unico per le Società ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72, cui è seguita comunicazione di irregolarità.

L’Agenzia ha ritenuto che, in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente non ha facoltà di riportare l’eccedenza IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo, né di chiederne il rimborso nelle ipotesi regolate dall’art.30 del d.P.R. n.633/1972.

Il ricorso proposto dalla contribuente è stato accolto dalla CTP e confermato dalla CTR che, con motivazione differente rispetto ai giudici di prime cure, ha ritenuto che sia possibile in astratto per l’Amministrazione emettere la cartella ex artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n. 633/72, ma che in concreto la contribuente abbia dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è stato contestato, e l’esercizio del diritto è avvenuto entro i due anni da quando il diritto è sorto.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, respinto dalla Corte di cassazione perché le motivazioni addotte sono state ritenute inammissibili.

Con un unico motivo di ricorso l’Agenzia ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 2, 41 bis d.P.R. 600/73 e 54 d.P.R. n.633/72 per aver il giudice d’appello ritenuto che l’esistenza del credito della contribuente fosse stato dimostrato o, comunque, non fosse contestato, ed esercitato entro la cornice biennale.

La posizione della Corte di Cassazione su detrazione IVA e omessa dichiarazione

Per l’occasione, il Collegio di legittimità ha confermato il consolidato orientamento per cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, sempreché risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario, se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

In tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se risulti dimostrato in concreto, o non sia controverso, che si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Tale principio è conforme alla costante giurisprudenza dell’Unione europea, secondo cui – pur nel rispetto del principio di neutralità - il diritto alla detrazione può essere esercitato anche oltre il periodo di imposta, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative di diritto interno, non potendo il diritto di detrazione essere esercitato senza limiti di tempo.

Se ne deduce, pertanto, che il contribuente può legittimamente portare in detrazione l’eccedenza d’imposta pur in assenza della dichiarazione annuale finale, fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, a condizione che siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Nel caso in esame la CTR ha accertato che, nonostante l’omessa dichiarazione annuale, in concreto la contribuente ha dimostrato il suo diritto alla detrazione, in quanto l’esistenza del credito non è stata contestata dall’Agenzia, e l’esercizio della stessa è intervenuto entro i due anni da quando il diritto è sorto.

Da qui il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

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