Visita fiscale: i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Visita fiscale: quali sono i casi di esonero dall'obbligo di reperibilità negli orari previsti per dipendenti pubblici e del settore privato? Ecco i chiarimenti dell'INPS.

Visita fiscale: i casi di esonero dall'obbligo di reperibilità

In caso di malattia e di assenza dal lavoro non è sempre obbligatorio rispettare gli orari di reperibilità per la visita fiscale.

La normativa prevede specifici casi di esonero dalle visite da parte dei medici INPS, sia per dipendenti pubblici che per i dipendenti privati.

A chiarire quando è previsto l’esonero dalla visita fiscale è la guida pubblicata dall’INPS il 26 luglio 2018, nella quale vengono riepilogate regole e casi in cui il lavoratore che si assenta dal lavoro per motivi di salute non dovrà essere reperibile negli orari indicati dalla legge.

Specifiche regole dovranno essere rispettate anche in relazione alla compilazione del certificato medico da parte del proprio dottore, all’interno del quale dovrà essere indicata nello specifico la condizione di esenzione dalle visite fiscali.

Visita fiscale: i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti pubblici

I lavoratori del settore pubblico possono essere sottoposti a visita fiscale in caso di assenza dal lavoro per malattia nella fascia oraria che va dalle ore 9 alle ore 13 della mattina e dalle 15 alle 18 nel pomeriggio.

I casi di esonero dalla visita fiscale per i dipendenti statali sono indicati nel decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 con il quale sono state dettate le nuove regole per la gestione delle assenze dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

I casi giustificati in cui l’assenza dal domicilio negli orari delle visite fiscali non prevede sanzioni sono i seguenti:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Visita fiscale: i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti privati

In merito ai casi di esonero dalle visite fiscali per i dipendenti del settore privato, le regole da seguire sono quelle indicate nella circolare n. 95/2016 dell’INPS.

In linea di principio, i privati hanno l’obbligo di reperibilità nella fascia di reperibilità per le visite fiscali che va dalle ore 10 fino alle 12 e dalle 17 fino alle 19.

In questi orari sarà necessario essere reperibili presso l’indirizzo comunicato all’INPS per eventuali controlli, a meno che non si rientri in uno dei seguenti casi di esenzione:

  • necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%;
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Sarà il medico di fiducia del lavoratore a stabilire l’esonero, indicando nel certificato medico il codice E.

Per tutte le regole sulle visite fiscali 2018 si rimanda all’apposita guida.

Esonero visite fiscali INPS in caso di infortunio sul lavoro

Tra i casi in cui non potranno essere effettuati i controlli da parte dei medici dell’INPS vi sono le assenze determinate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In questo caso e anche quando sia ancora in corso la fase di istruttoria, i controlli sono in capo all’INAIL, l’ente preposto alla verifica e alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Assente durante la visita fiscale: ecco cosa fare se non si ha l’esonero

Il lavoratore assente durante l’orario della visita fiscale dell’Inps sarà invitato con un apposito avviso a recarsi presso gli ambulatori dei medici della mutua.

Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale è stata ripresa l’attività lavorativa non sarà necessario recarsi presso gli ambulatori dell’Istituto ma sarà comunque necessario comunicarlo alla struttura dell’Inps.

In ogni caso, è obbligatorio presentare un idoneo giustificativo per l’assenza alla visita di controllo domiciliare per non incorrere, per i lavoratori privati aventi diritto all’indennità di malattia, nelle sanzioni amministrative previste dalla legge e, in tutti i casi, in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

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