ZES, credito d’imposta anche con contratto con patto di riservato dominio

Tommaso Gavi - Imposte

Il credito d'imposta per gli investimenti sostenuti nelle ZES spetta anche nel caso di acquisto di un immobile con contratto con patto di riservato dominio. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate: nell'imputazione dell'investimento non si tiene conto della clausola di riserva della proprietà

ZES, credito d'imposta anche con contratto con patto di riservato dominio

Si può accedere al credito d’imposta per gli investimenti sostenuti nelle ZES, zone economiche speciali, anche nel caso di acquisti di immobili con contratto con patto di riservato dominio.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 23 del 29 gennaio 2024.

In linea generale le spese di acquisizione di beni si considerano sostenute alla data di consegna o di spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.

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ZES, credito d’imposta anche con contratto con patto di riservato dominio

Con la risposta all’interpello numero 23 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES, zone economiche speciali.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 23 del 29 gennaio 2024
Credito d’imposta per le Zone economiche speciali (ZES). I chiarimenti nel caso di acquisto di un immobile con contratto con patto di riservato dominio.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società che intendeva acquistare un immobile mediante un contratto di vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile.

L’istante spiega che la vendita avverrebbe nel corso del 2023, con la definizione di un piano di pagamento rateale al momento della stipula dell’atto di vendita con patto di riservato dominio. Tale piano si concluderebbe entro il 31 dicembre 2026.

Il soggetto chiede quindi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti nelle ZES.

L’Amministrazione finanziaria, per prima cosa, riepiloga il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, rubricato come “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, prevede la possibilità di istituire delle ZES (zone economiche speciali) all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Il comma 2 dell’articolo 5 dello stesso decreto legge stabilisce che per gli investimenti in tali zone sia riconosciuto un credito d’imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è esteso anche all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione o all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Tali agevolazioni spettano anche per gli acquisti con contratto di vendita con patto di riservato dominio.

ZES, accesso all’agevolazione senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà

I chiarimenti in merito all’acquisto di immobili con contratto con patto di riservato dominio prendono il via dalla norma che prevede le agevolazioni all’interno delle ZES, il cosiddetto bonus Mezzogiorno, previsto all’articolo all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I chiarimenti in merito alle regole dell’agevolazione sono stati forniti, tra gli altri documenti di prassi, con la circolare numero 34 del 2016.

In merito all’imputazione degli investimenti, il testo del documento chiarificatore spiega quanto di seguito riportato:

“le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.”

Il chiarimento prosegue specificando che le spese collegate a prestazioni connesse alla realizzazione dell’investimento, non comprese nel costo del bene, sono considerate come sostenute alla data in cui sono ultimate.

L’articolo 109, comma 2, lettera a) del TUIR stabilisce inoltre quanto segue ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

“a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.”

In conclusione, gli investimenti nelle ZES possono essere effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e seguenti del codice civile.

L’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

Nel rispetto degli altri requisiti dalla legge, l’istante ha diritto all’agevolazione.

Gli incentivi previsti per lo scorso anno, per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, saranno sostituite da quelle all’interno della ZES unica Sud.

Il decreto Sud ha infatti riunificato le varie ZES del Mezzogiorno ma per l’avvio del credito d’imposta si attende il decreto attuativo che stabilirà le modalità di accesso all’agevolazione.

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