Valutazione titoli in magazzino: criterio del costo ammortizzato

Carla Mele - Contabilità e impresa

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito posto da una società in merito alla valutazione dei propri titoli in portafoglio secondo il criterio del costo ammortizzato e spiegando il concetto di valutazione a doppio binario

Valutazione titoli in magazzino: criterio del costo ammortizzato

L’Agenzia delle Entrate, in un intervento dello scorso 29 Gennaio, ha risposto al quesito posto da una società sulla corretta valutazione fiscale dei titoli di debito, che dal 1° Gennaio 2016 devono essere valutati con il criterio del costo ammortizzato.

Nella risoluzione 10/E l’Agenzia delle Entrate spiega che, per valutare correttamente i titoli di magazzino, si utilizza dal 1° Gennaio 2016 il nuovo criterio del costo ammortizzato, ma che lo stesso ha rilevanza fiscale solo per i titoli acquisiti a partire da quella data.

Per i titoli acquistati in data precedente, invece, continuano ad applicarsi le previgenti regole fiscali.

Da questo cambio di valutazione scaturisce la necessità per le aziende, che hanno acquistato titoli sia prima che dopo il 1° Gennaio 2016, di gestire due regole fiscali differenti, generando un doppio binario per i titoli in portafoglio, in modo da evitare errori di tassazione.

Vediamo il caso nel dettaglio.

Valutazione dei titoli in magazzino: il criterio del costo ammortizzato

Con il Dlgs 139/2015 è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo criterio per la valutazione dei titoli di magazzino definito costo ammortizzato secondo il quale i costi di transazione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del titolo, sono da ritenersi interessi e vanno ripartiti lungo la durata attesa del titolo seguendo le logiche finanziarie.

In precedenza invece, i titoli venivano valutati secondo il criterio del costo che invece, considerava i suddetti costi di transazione dei titoli e la differenza tra valore iniziale e finale secondo natura, contabilizzandoli lungo la vita utile del rapporto di finanziamento.

Il cambio di normativa ha generato un dubbio di valutazione per una società la quale ha acquistato titoli sia prima che dopo il 2016 e che si trova ad affrontare delle anomalie fiscali.

In particolare, il dubbio nasce sul rendimento dei titoli obbligazionari che hanno già assunto rilevanza fiscale nei periodi precedenti al 2016, lungo la durata dei titoli obbligazionari (così come ripartiti contabilmente) e che continuano a essere fiscalmente rilevanti dal 2016.

Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che, se la società utilizzasse il nuovo criterio contabile del costo ammortizzato, per tutti i titoli acquistati sia ante che post 2016,si determinerebbero fenomeni di duplicazione di tassazione, quindi delle anomali fiscali.

Valutazione dei titoli in magazzino: l’Agenzia delle Entrate istituisce un doppio binario

Con la risoluzione 10/E dello scorso 29 Gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto da una società che opera nel settore della grande distribuzione commerciale e che è nata dalla fusione per unione avente efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2016.

La stessa ha ereditato titoli di debito che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione alla gestione della società che li ha emessi.

La domanda posta dalla società riguarda un dubbio sorto sulla corretta applicazione della disciplina transitoria IRES (Dl n. 244/2016, art. 13-bis, comma 5), secondo la quale, ai titoli di debito già posseduti al 1° gennaio 2016, andrebbe applicato con effetto retroattivo il criterio del costo ammortizzato.

L’Agenzia delle Entrate risponde, chiarendo che i titoli in magazzino, pur essendo valutati contabilmente con un unico criterio contabile del costo ammortizzato dal 2016, dovranno seguire ai fini fiscali un doppio binario e quindi sarà necessario:

applicare le precedenti regole fiscali ai titoli acquisiti prima del 2016 e recepire la rappresentazione di bilancio del costo ammortizzato per i titoli acquisiti dal 2016 in poi.

La risoluzione chiarisce, inoltre, il criterio di valutazione delle operazioni di vendita effettuate dal 2016 dei titoli fungibili, che possiedono cioè le medesime caratteristiche.

In presenza di due differenti regimi fiscali, infatti, occorre stabilire se le vendite effettuate dal 2016 riducono il magazzino titoli assoggettato alle precedenti regole (ossia quelle ante 2016) ovvero quello assoggettato al nuovo criterio del costo ammortizzato.

La risoluzione di cui sopra ha spiegato che il criterio corretto da adottare è quello proporzionale dell’attribuzione delle vendite ai due magazzini dei titoli.

In sostanza, occorre attribuire la vendita dei titoli, in ciascun periodo d’imposta, in base al rapporto proporzionale tra l’ammontare dei titoli giacenti in ciascun dei due magazzini fiscali (ante e post 2016) e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli posseduti dalla società.

Sarà necessario, quindi, imputare le vendite dei titoli effettuate a partire dal 2016 in modo proporzionale ai titoli acquisiti ante e post 2016.

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