Società a ristretta base societaria: legittimo l’accertamento motivato “per relationem”

Emiliano Marvulli - Diritto societario

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa il contribuente deve dimostrare il mancato conseguimento degli utili societari o la mancata distribuzione degli stessi. L'avviso di accertamento è legittimo anche senza l'allegazione del processo verbale di constatazione. I chiarimenti della Cassazione

Società a ristretta base societaria: legittimo l'accertamento motivato “per relationem”

In tema di accertamento di utili extra-contabili sul socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, ai fini del superamento della presunzione il contribuente deve dimostrare il mancato conseguimento degli utili societari oppure la mancata distribuzione degli stessi.

Inoltre, l’avviso di accertamento nei confronti del socio è legittimo anche senza l’allegazione del pvc redatto nei confronti della società, in quanto il socio può sempre consultare la documentazione societaria e, quindi, prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Questo l’articolato principio contenuto nell’Ordinanza n. 1727 del 20 gennaio 2023 della Corte di Cassazione.

La sentenza

L’impugnazione davanti ai giudici di legittimità segue al ricorso originariamente proposto dal socio e amministratore di una società a ristretta base partecipativa avverso un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette.

La CTR, a conferma della decisione di primo grado, ha respinto l’appello del socio perché, nel caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra i soci, salva la prova contraria.

Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR per violazione del diritto di difesa, non avendo l’Ufficio provveduto ad allegare, all’avviso di accertamento notificato al ricorrente, il processo verbale di contestazione redatto nei confronti della società, relativo all’imputazione al socio dei redditi accertati in capo alla stessa.

Due le tematiche al centro della controversia in commento. La prima attiene alla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati, da una società a ristretta base partecipativa.

A riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini del superamento della presunzione in parola, è necessario che il socio, anche se amministratore, provi il mancato conseguimento, da parte della società, di tali utili oppure la mancata distribuzione degli stessi.

Nel caso di specie non si è verificata nessuna delle due circostanze in parola con la conseguente conferma della presunzione di evasione e di distribuzione a favore dei soci.

La seconda questione riguarda invece l’obbligo di motivazione degli atti tributari assolto “per relationem”, ovvero senza l’allegazione dell’atto presupposto.

Nell’ipotesi di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di motivazione, degli atti impositivi notificati ai soci, è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione del processo verbale di constatazione, anche se lo stesso non è allegato all’atto impositivo.

In tale circostanza, infatti, il socio - a maggior ragione se riveste anche la qualifica di amministratore - può consultare la documentazione relativa alla società con la possibilità, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi o di rilevare l’omessa comunicazione dei documenti richiamati a suo fondamento.

Avendo rilevato che la CTR abbia dato corretta attuazione ai principi suesposti, la corte di Cassazione ha dichiarato infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso proposto dal socio.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 1727 del 20 gennaio 2023
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa il contribuente deve dimostrare il mancato conseguimento degli utili societari o la mancata distribuzione degli stessi. L’avviso di accertamento è legittimo anche senza l’allegazione del processo verbale di constatazione. I chiarimenti della Cassazione.

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