Uso promiscuo auto, per i disabili via libera su IVA ridotta al 4 per cento e detrazione

Uso promiscuo auto, per i disabili è applicabile sia l'aliquota IVA al 4 per cento che la detrazione per l'acquisto di beni strumentali, ma nel limite stabilito del 40 per cento. Le due agevolazioni non entrano in conflitto in alcun modo. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 454 del 1° luglio 2021.

Uso promiscuo auto, per i disabili via libera su IVA ridotta al 4 per cento e detrazione

Uso promiscuo auto: i disabili che acquistano un veicolo da utilizzare anche per l’attività lavorativa possono beneficiare sia dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento che della detrazione per i beni strumentali nei limiti del 40 per cento. Le due agevolazioni non entrano in contrasto.

A sciogliere i dubbi è l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 454 del 1° luglio 2021. Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 454 del 1° luglio 2021
Aliquota iva agevolata -acquisto autovettura uso promiscuo.

Uso promiscuo auto, per i disabili via libera su IVA ridotta al 4 per cento e detrazione

Protagonista è un contribuente portatore di handicap con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti e invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, la sua condizione è evidenziata anche dal parere rilasciato dalla commissione INPS in linea con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992.

Dal momento che ha intenzione di acquistare un’automobile da utilizzare anche per svolgere la sua attività professionale si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare le agevolazioni applicabili.

In particolare i suoi dubbi riguardano l’incompatibilità tra l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento, prevista per i disabili, e la detrazione dell’imposta accessibile per i beni strumentali. E l’eventuale divieto di indicare nella fattura d’acquisto del veicolo, a cui si applica l’aliquota agevolata, la sua partita IVA.

Dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 454 del 1° luglio 2021, arriva un via libera sulla possibilità di accedere a entrambi i benefici.

Le disposizioni tributarie che consento di detrarre l’IVA o dedurre i costi relativi al bene in presenza di un nesso di strumentalità tra l’acquisto del bene e lo svolgimento dell’attività lavorativa non risultano inconciliabili con le norme agevolative dettate a favore dei soggetti disabili.

Nel testo si legge:

“Se in possesso della documentazione necessaria, [il contribuente] potrà acquistare l’auto con l’aliquota agevolata al 4 per cento e potrà richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

Uso promiscuo auto per i disabili: IVA ridotta al 4 per cento e detrazione per beni strumentali

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate mette in luce le regole alla base dei due meccanismi agevolativi.

In linea con quanto stabilito dal numero 31 della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA è possibile applicare l’aliquota ridotta pari al 4 per cento sugli acquisti di autoveicoli, nuovi o usati da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico.

Per beneficiare della riduzione è necessario rispettare alcune condizioni:

  • il veicolo deve avere una cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, ed essere di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico;
  • l’acquisto deve essere fatto in funzione della disabilità ed è necessario essere in possesso di una certificazione che risulta da verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104 del 1992 o di altre commissioni mediche pubbliche.

Con l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inoltre, sono state introdotte agevolazioni anche per le spese che riguardano i mezzi necessari “per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”.

Come specifica il documento, “per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo”.

Allo stesso tempo per i beni strumentali alla attività lavorativa, è possibile beneficiare di una detrazione dell’IVA o di una deduzione dei costi relativi al bene, se necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Più nello specifico l’articolo 19-bis 1, lettera c) del Decreto IVA stabilisce le regole da seguire in caso di uso promiscuo dell’auto: l’imposta relativa all’acquisto è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento.

La norma, però, “non richiede che tale imposta sia stata applicata nella misura ordinaria ovvero in misura agevolata”.

Le due agevolazioni, quindi, non si escludono e nulla vieta al contribuente di richiedere l’emissione della fattura con indicazione della propria partita IVA e accedere a entrambi i benefici.

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