Fattura elettronica: obbligo anche per le cessioni di beni nei depositi doganali

Tommaso Gavi - IVA

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia. Per tali operazioni è previsto l'obbligo di fattura elettronica, che prescinde dal fatto che il soggetto cedente sia o meno stabilito all'interno dello Stato

Fattura elettronica: obbligo anche per le cessioni di beni nei depositi doganali

Nel caso di cessioni operate all’interno dei depositi doganali situati in Italia è obbligatoria la fattura elettronica.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 2 del 12 gennaio 2023.

L’obbligo di fatturazione elettronica è indipendente dalla qualifica del soggetto cedente. In altre parole, l’operazione dovrà essere fatturata sia nel caso in cui il soggetto sia stabilito in Italia, sia che il soggetto non sia stabilito nel territorio dello Stato.

Anche per tali operazioni non soggette all’IVA deve essere emessa la fattura.

Fattura elettronica: obbligo anche per le cessioni di beni nei depositi doganali

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’obbligo di fattura elettronica nel principio di diritto numero 2 del 12 gennaio 2023.

Il documento di prassi si sofferma sulle cessioni operate all’interno di depositi doganali che si trovano in Italia.

Dopo aver ricapitolato la normativa in questione, l’Amministrazione finanziaria spiega quanto di seguito riportato:

“si ritiene sussista l’obbligo prescritto dall’articolo 21, comma 6, del decreto IVA di fatturare le cessioni operate all’interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato).”

Le considerazioni seguono quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, l’articolo 7 bis del Decreto IVA prevede che si considerino effettuati nel territorio dello Stato le cessioni di beni immobili o dei beni mobili nazionali, comunitari o in temporanea importazione.

Tali beni devono essere esistenti nel territorio dello Stato.

Le condizioni per considerare le cessioni di beni nel territorio dello Stato sono quindi due:

  • che i beni abbiano la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione;
  • che gli stessi siano esistenti nel territorio dello Stato.

Devono quindi essere considerati i beni che fisicamente e giuridicamente si considerano appartenenti al territorio dello Stato.

Ci sono poi casi in cui la merce allo stato estero si trovi fisicamente nel territorio dello Stato. Le ipotesi in questione sono le seguenti:

  • merci in regime di transito esterno;
  • merci in deposito doganale;
  • merci in custodia nelle zone franche.

In tali casi le cessioni di beni sono considerate fuori dal territorio dello Stato.

Tali operazioni non sono soggette ad imposta, in quanto manca il presupposto territoriale, ma è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 2 del 12 gennaio 2023
Cessione di beni all’interno di depositi doganali - obbligo di fatturazione - articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Fattura elettronica: la normativa di riferimento

A prevedere l’obbligo di emissione di fattura è l’articolo 21, comma 6, del Decreto IVA.

Tale disposizione stabilisce che la fattura debba essere emessa per alcune tipologie di operazioni, tra le quali:

“cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7­ bis comma 1, con l’annotazione “operazione non soggetta””.

Dovrà quindi essere emessa fattura per le operazioni ritenute “territorialmente non soggette ad imposta in Italia”, che hanno come oggetto beni che sono fisicamente esistenti nel territorio dello Stato ma che rientrano nello status di “merci allo stato estero”.

Il comma 6 bis dello stesso articolo 21 del Decreto IVA stabilisce lo stesso obbligo di fatturazione per le operazioni territorialmente non soggette ad imposta in Italia anche se effettuate da un soggetto passivo italiano ma fuori dall’Unione europea.

Si tratta delle vendite “estero su estero” o i beni acquistati all’estero e ceduti prima dell’importazione in Italia o nella UE.

In conclusione è previsto l’obbligo di fatturare le cessioni operate all’interno dei depositi doganali in Italia, a prescindere dal fatto che il soggetto cedente sia o meno stabilito all’interno dello Stato.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network