Emergenza climatica: le tutele per i lavoratori, dall’integrazione salariale alle linee guida per la sicurezza

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Maggiori tutele per i lavoratori in caso di emergenze climatiche, come le forti ondate di calore. Il testo di conversione il legge del decreto con le novità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Emergenza climatica: le tutele per i lavoratori, dall'integrazione salariale alle linee guida per la sicurezza

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre la legge di conversione del decreto che reca “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.

Si tratta del provvedimento approvato lo scorso luglio che prevede interventi di integrazione salariale e a tutela dei lavoratori che si trovano ad affrontare emergenza climatiche, come ad esempio le ondate di calore.

Tra gli interventi principali per il periodo compreso tra luglio e dicembre 2023: la neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione per emergenza caldo, l’estensione della CIGO ai settori edile, lapideo e delle escavazioni e il rinvio al 30 novembre della scadenza del versamento del contributo di solidarietà.

Inoltre, si prevede una spinta alla realizzazione di linee guida a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici che sono esposti alle emergenze climatiche.

Emergenza climatica: le tutele per i lavoratori, dall’integrazione salariale alle linee guida per la sicurezza

Il decreto n. 98 dello scorso 28 luglio è legge, dopo la pubblicazione del testo di conversione sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre.

Si tratta del provvedimento che prevede una serie di interventi a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nei casi di emergenza climatica.

Il decreto ha introdotto diverse misure urgenti in materia in relazione al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, interventi che sono pensati per diventare strutturali nel prossimo futuro.

Con l’obiettivo di fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, la nuova legge prevede che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, effettuate nel periodo individuato non debbano essere applicati i limiti di durata previsti dalla normativa generale (articolo 12, commi 2 e 3, del Dlgs n. 148/2015).

Tali periodi, dunque, non saranno conteggiati ai fini del calcolo del limite di 52 settimane nel biennio mobile, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, anche se richiesti dalle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni.

Inoltre, sempre per le stesse finalità, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate da luglio a dicembre, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

Tali periodi di trattamento, dunque, non vengono conteggiati ai fini del limite di 90 giornate all’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Emergenza climatica: proroga per il versamento del contributo di solidarietà

Il provvedimento a tutela dei lavoratori contro le emergenze climatiche prevede anche alcune disposizioni in materia di proroga di termini di versamento.

Nello specifico, le imprese che presentano domanda di integrazione salariale per eventi climatici emergenziali non sono tenute al pagamento del contributo addizionale.

Inoltre, si prevede la proroga del termine di scadenza per il versamento del contributo di solidarietà, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 contro il caro bollette (articolo 1, commi da 115 a 119).

Si tratta della somma che deve essere versata dalle imprese che producono e vendono gas o energia elettrica e prodotti petroliferi, compresi i soggetti importatori di tali materie da altri stati dell’Unione Europea.

L’importo dovuto può essere versato senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 novembre 2023.

Sono poi prorogati i termini per:

  • il versamento delle somme dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale a titolo di pay-back, che passa al 30 ottobre 2023;
  • il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) delle risorse (1 miliardo di euro) volte a assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, differito al 30 settembre 2023.

Infine, il provvedimento incentiva il Governo, in particolare Ministero del Lavoro e Ministero della Salute, a convocare le parti sociali con l’obiettivo di sottoscrivere appositi accordi tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare linee guida e procedure per l’attuazione delle previsioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

Testo coordinato del decreto-legge 28 luglio 2021, n. 98 - GU n. 223 del 23 settembre 2023
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Testo del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98 coordinato con la legge di conversione 18 settembre 2023, n. 127

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