Trust e imposta sulle successioni e donazioni: quadro più chiaro dopo l’approvazione della riforma fiscale

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Le novità in arrivo con l'approvazione da parte del Cdm, a seguito dell'esame preliminare, del nuovo decreto di attuazione della delega fiscale. Tra queste: l'estensione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust

Trust e imposta sulle successioni e donazioni: quadro più chiaro dopo l'approvazione della riforma fiscale

Importanti novità in arrivo per i trust dopo che Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 9 aprile, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Trust e imposta sulle successioni e donazioni: le novità in arrivo

Come previsto dai principi e criteri direttivi della delega, le nuove norme sono volte a:

  • razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;
  • prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
  • semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
  • ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;
  • rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

Diverse e rilevanti le novità per quanto riguarda i trust, prime fra tutte l’espressa estensione, finora accolta solo in sede di prassi amministrativa e giurisprudenziale, dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust.

In applicazione del generale principio di territorialità, per i trust (e gli altri vincoli di destinazione) l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale.

In caso di disponente non residente all’atto della dotazione del trust, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Lo schema di norma chiarisce che il presupposto impositivo che legittima l’imposizione è l’arricchimento gratuito dei beneficiari, che si realizza al momento del trasferimento dei beni e dei diritti ai beneficiari.

Viene così regolamentato a livello normativo il regime della cosiddetta tassazione “all’uscita”, sancito dall’Agenzia delle entrate con la recente circolare 34 del 2022, che considera neutrale per tutti i tipi di trust il momento dell’ingresso di beni e diritti nel proprio patrimonio.

Il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso, applicando le franchigie e le aliquote determinate in base al rapporto tra disponente e beneficiario.

Lo schema di decreto prevede tuttavia una importante deroga al criterio della tassazione in uscita, introducendo la possibilità per il disponente di versare volontariamente l’imposta di donazione, in via anticipata e definitiva, al momento dell’apporto al trust.

In tale ipotesi l’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Entrando nel merito dell’opzione, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario, risultanti al momento del conferimento (ovvero dell’apertura della successione in caso di trust testamentario).

Al riguardo è stato precisato che, nel caso in cui al momento della dotazione i beneficiari non siano individuati, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, attualmente pari all’8 per cento, senza tener conto di alcuna franchigia.

In questa ipotesi, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta e, come già detto, non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee.

Per garantire la parità di trattamento, la possibilità di optare per il pagamento anticipato dell’imposta è estesa anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della riforma fiscale.

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