Nessun termine dilatorio se il pvc riguarda una società terza

Emiliano Marvulli - Imposte

Non si può applicare il termine dilatorio a un processo verbale di constatazione redatto a conclusione dell'accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio esterno rispetto al procedimento accertativo che l'ha attinto direttamente. I dettagli nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4726 del 2023

Nessun termine dilatorio se il pvc riguarda una società terza

In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, co. 7, l. n. 212/2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento.

Ne consegue che il termine dilatorio non si applica con riferimento ad un p.v.c. redatto a conclusione dell’accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio “esterno” rispetto al procedimento accertativo che l’ha attinto direttamente.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4726 del 15 febbraio 2023.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 4726 del 15 febbraio 2023
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4726 del 15 febbraio 2023

Se il pvc riguarda una società terza, non si applica il termine dilatorio

Il giudizio verte sul ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate che, sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale, ha contestato alla contribuente ricavi non contabilizzati.

La CTR, a conferma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.

La società ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso d’accertamento, nonostante esso sia stato notificato alla contribuente unitamente al processo verbale di constatazione presupposto della Guardia di finanza, senza il rispetto del termine legale dilatorio di 60 gg. per la comunicazione di osservazioni e richieste da parte del contribuente.

I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto infondato il motivo in quanto il presupposto dell’avviso di accertamento non era un processo verbale di constatazione bensì una segnalazione della Guardia di finanza.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Nel caso di specie, quindi, mancherebbe lo stesso presupposto dell’applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ovvero lo svolgimento di operazioni di controllo nei confronti della società accertata. In effetti, nel caso di specie, era stato redatto un verbale di chiusura delle operazioni, ma non nei confronti della società accertata ma di una società terza, e da tale attività era sorta la segnalazione a cui è seguito l’accertamento.

Tale circostanza, pertanto, comporta l’esclusione dell’applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, poiché, se è vero che il termine legale dilatorio decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, occorre pur sempre che le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento.

Nel caso di specie, la verifica ed il p.v.c. in questione riguardavano una terza società e costituivano, nei confronti del ricorrente, un atto istruttorio “esterno” rispetto al procedimento accertativo che l’ha attinta direttamente.

A margine della sentenza i giudici hanno inoltre ribadito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il vizio dell’avviso di accertamento derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non è rilevabile d’ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

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