Tax Credit alberghi e agriturismi 2018: come funziona e novità

Carla Mele - Dichiarazione dei redditi

Tax Credit Alberghi e Agriturimi 2018: la Legge di Bilancio ha istituito nuovi fondi per il settore ricettivo da destinare al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, agriturismi e strutture termali.

Tax Credit alberghi e agriturismi 2018: come funziona e novità

Tax credit alberghi e agriturismi 2018: tra le tante novità della Legge di Bilancio in vigore dal 1° gennaio 2018 vi è la proroga del credito d’imposta per le strutture turistiche.

Il credito d’imposta è rivolto agli interventi di ristrutturazione edilizia,abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento energetico delle imprese turistiche.

Il credito di imposta è stato istituito con il D.L. 83/2014, il Decreto cultura e turismo, con misure volte alla digitalizzazione delle strutture ricettive e alla riqualificazione delle medesime, entrambe basate sullo strumento del credito d’imposta.

Con la Manovra di Bilancio 2018 quest’ultimo è stato ampliato e potenziato ed esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000) che prima non erano stati inclusi nel beneficio.

Tax Credit Alberghi e Agriturismi 2018: bonus potenziato nella Legge di Bilancio 2018

Il Credito di imposta per il settore turistico fu introdotto dal D.L. 83/2014, con l’obbiettivo di sostenere le seguenti tipologie di investimento:

  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • miglioramento dell’efficienza energetica;
  • spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

Esso inizialmente era destinato esclusivamente alle strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012; nella prima versione, il credito di imposta era ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016.

Già nel 2017 il Tax credit alberghi è stato potenziato dalla precedente legge di Bilancio ed esteso anche agli agriturismi: la soglia del credito riconosciuto è stato innalzata dal 30% al 65% delle spese sostenute.

La manovra 2018 ha prorogato ulteriormente questo bonus fiscale, ampliando anche la platea dei destinatari: oltre ad alberghi ed agriturismi anche le strutture termali potranno accedere al credito, mentre resta confermata l’aliquota al 65% e l’elenco delle spese agevolabili.

Verranno prese in considerazione le spese in riqualificazione e ristrutturazione sostenute nel biennio 2017/2018 e i fondi a copertura del credito di imposta sono stati riconosciuti fino al 2020.

Tax Credit Alberghi e Agriturismi 2018: come fare per accedervi?

Le modalità di accesso al credito di imposta per le strutture ricettive verranno aggiornate dal Ministero dei Beni culturali e del turismo: così come è avvenuto lo scorso anno, il credito verrà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

L’ultimo giorno di presentazione nel 2017 fu l’8 febbraio, data in cui furono presentate domande per 107 milioni di euro: molte richieste rimasero insoddisfatte, dal momento che le risorse disponibili ammontavano a 50 milioni di euro.

Da qui la necessità di potenziare e prorogare lo strumento.

Tax Credit Alberghi e Agriturismi 2018: come presentare domanda

Le domande per poter accedere al Tax Credit Alberghi e Agriturismi 2018, potranno essere inoltrate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018, anche se le date sono ancora da da confermare.

Le imprese interessate devono presentare la domanda per via telematica al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

La procedura per inviare la Tax Credit Alberghi e Agriturismi 2018 sarà attivata anche per il 2018 sul portale procedimenti del sito del MIBACT, previa comunicazione circa le modalità di invio e le date di scadenza.

Il credito d’imposta concesso verrà ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile (entro 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 c.c.) in compensazione mediante modello F24 usando il codice tributo 6850 secondo la risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Esso si presenterà esclusivamente attraverso i servizi telematici (Entratel e Fisconline) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione.

Da un punto di vista fiscale, il credito d’imposta ottenuto avrà le seguenti caratteristiche:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

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