Tasso di interesse e contributi INPS: la decisione della BCE si ripercuote su dilazioni, differimento e sanzioni

Dopo la decisione della BCE l'INPS fornisce le indicazioni sull'innalzamento dei tassi di interesse per le operazioni di dilazione e differimento, che raggiungono l'8,5 per cento. Le sanzioni civili aumenteranno all'8 per cento. I nuovi tassi si applicano a partire dal 21 dicembre o dalla mensilità di dicembre 2022

Tasso di interesse e contributi INPS: la decisione della BCE si ripercuote su dilazioni, differimento e sanzioni

Dopo la decisione della Banca Centrate Europea del 15 dicembre scorso, con cui è stato innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurozona, l’INPS fornisce le indicazioni relative a interesse di dilazione, differimento e versamento delle sanzioni.

Le nuove percentuali da applicare a partire dal 21 dicembre 2022 sono state fornite con la circolare numero 133 del 16 dicembre.

Nel caso degli interessi di dilazione e di differimento si applicherà il tasso dell’8,5 per cento.

La sanzione civile sarà invece pari all’8 per cento.

Il tasso di interesse da applicare a dilazioni e differimento della scadenza per i contributi INPS

La circolare numero 133 del 16 dicembre dell’INPS rende noti gli aumenti che seguono la decisione di politica monetaria presa dalla Banca Centrale Europea lo scorso 15 dicembre 2022.

La BCE ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurozona al 2,5 per cento.

Tale decisione, che si applicherà a partire dal prossimo 21 dicembre 2022, incide sui tassi di dilazione e di differimento della scadenza e sulla misura delle sanzioni civili.

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione a rate dei debiti per contributi e sanzioni civili, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, sarà pari all’8,5 per cento annuo.

Le modifiche, come già specificato, si applicheranno a partire dal 21 dicembre 2022. I piani di ammortamento emessi e notificati con tassi di interesse in vigore in precedenza non saranno oggetto di modifiche.

L’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato sulla base del tasso dell’8,50 per cento annuo.

Nel caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS, il nuovo tasso si applicherà a partire dal mese di dicembre 2022.

Il tasso di interesse da applicare alle sanzioni civili

La stessa decisione della BCE influenza anche i tassi che si applicano per il calcolo delle sanzioni civili.

Nello specifico sono influenzati anche i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi previsti alla lettera a), comma 8, dell’articolo 116 della legge numero 388/2000.

La sanzione civile dovrà essere corrisposta, a partire dal 21 dicembre 2022, nella misura dell’8 per cento.

Il tasso del 2,5 per cento deve essere infatti aumentato di 5,5 punti percentuali.

Nel caso di evasione, previsto all’articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la sanzione civile si applica nella misura del 30 per cento e nel limite del 60 per cento dell’importo di premi o contributi non pagati entro la scadenza prevista.

L’ultima variazione dei tassi interessa le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

Per ulteriori approfondimenti sulle regole che si applicano a tale caso si rimanda alla consultazione del testo integrale della circolare dell’INPS.

INPS - Circolare numero 133 del 16 dicembre 2022
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stato stabilito che:

“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Di conseguenza, come specifica ancora il documento di prassi:

“Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25 per cento in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema pari al 2,50 per cento.”

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