Tasse universitarie 2020, esenzione per reddito, riduzioni e detrazione: guida completa

Anna Maria D’Andrea - Tasse scolastiche

Tasse universitarie 2020: aumenta la soglia per l'esenzione per reddito, con la no tax area totale fino a 20.000 euro di ISEE e le riduzioni dall'80% al 10% fino a 30.000 euro. Guida completa alle agevolazioni per merito, riduzioni e detrazione fiscale.

Tasse universitarie 2020, esenzione per reddito, riduzioni e detrazione: guida completa

Tasse universitarie 2020, esenzione totale fino a 20.000 euro di reddito, riduzioni dall’80% al 10% per i redditi fino a 30.000 euro.

Con l’imminente avvio del nuovo anno accademico, facciamo il punto sull’esonero e sulle agevolazioni previste per le tasse universitarie.

Il decreto MIUR del 26 giugno 2020 modifica le soglie della no tax area università, aumentando il limite ISEE e creando un sistema di riduzioni a scalare, pari ad un massimo dell’80% e fino al 10%.

Le università potranno inoltre introdurre ulteriori agevolazioni per gli studenti, sempre graduate in base al principio della progressività.

Chi non paga le tasse universitarie, quali sono le agevolazioni previste e come funziona la detrazione fiscale nel modello 730/2020? Sono queste le domande alle quali risponderemo in questa guida completa ed aggiornata.

L’iscrizione all’università comporta la necessità di farsi carico di spese elevate, che partono dalle tasse fino ad arrivare al costo per l’affitto per i tanti studenti fuori sede, con prezzi che nelle grandi città come Roma o Milano possono arrivare anche oltre 500 euro al mese a stanza.

Proprio per questo e per coniugare la voglia e necessità di studiare e specializzarsi con il bisogno di risparmiare sono previste alcune agevolazioni per chi vuole iscriversi all’università.

Chi non paga le tasse universitarie 2020? Novità e limiti di reddito per l’esenzione totale

Fino allo scorso anno erano esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti e i relativi nuclei familiari con modello ISEE di valore fino a 13.000 euro.

Complice la situazione emergenziale in atto e le ricadute economiche causate dal Covid-19, con il decreto del MIUR del 26 giugno 2020 la no tax area è stata estesa fino a 20.000 euro.

Il limite per beneficiare dell’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie sarà valutato in base al valore del modello ISEE 2020.

Tasse universitarie 2020, riduzione dall’80% al 10% fino a 30.000 euro

Accanto all’esenzione totale, per l’anno accademico 2020/2021 vengono previste ulteriori esoneri, dall’80% e fino al 10% delle tasse universitarie, secondo la seguente tabella ed entro il limite ISEE di 30.000 euro:

Valore ISEERiduzione tasse universitarie 2020
20.000<X≤22.000 80%
22.000<X≤24.000 50%
24.000<X≤26.000 30%
26.000<X≤28.000 20%
28.000<X≤30.000 10%

L’esenzione o la riduzione delle tasse universitarie sarà automatica per gli studenti in possesso dei requisiti ISEE iscritti al primo anno di università.

Per le iscrizioni agli anni successivi, l’esenzione totale dal versamento delle tasse universitarie è legata anche al rispetto dei seguenti requisiti di merito:

  • per l’esenzione dalle tasse universitarie del secondo anno bisognerà aver conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto;
  • per l’esenzione negli anni successivi bisognerà aver maturato 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10/08 che precede l’iscrizione.
Decreto MIUR del 26 giugno 2020
No tax area università: le nuove soglie previste per l’anno accademico 2020/2021

Esenzione tasse universitarie 2020, agevolazioni anche per singola università

All’estensione della no tax area si affianca la possibilità per le università di disporre agevolazioni ulteriori rispetto a quelle definite su base nazionale.

Il decreto del MIUR del 26 giugno 2020 prevede che ciascun Ateneo, sulla base della propria situazione, potrà stabilire:

  • ulteriori interventi di esonero tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:
    • ampliamento dell’esonero totale oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE;
    • ulteriore incremento della percentuale di esonero parziale fino a 30.000 euro, fermo restando il principio di gradualità in base al valore del modello ISEE del nucleo familiare;
  • esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
  • esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle economiche.

Esenzione tasse universitarie per chi ha superato la maturità con 100/100

Alcuni Atenei prevedono l’esenzione dal versamento delle tasse universitarie in caso di conseguimento della maturità con il massimo dei voti.

Chi si è diplomato con 100 o 100 e lode potrà quindi non pagare le tasse all’università ma chiariamo che in questo caso le agevolazioni variano e che non esiste una regola universale.

Alcuni Atenei possono prevedere la riduzione dell’importo, altri il versamento di una tassa minima e altri invece l’esonero totale. In questo caso è quindi fondamentale far riferimento al regolamento delle tasse della propria università.

Esenzione tasse universitarie per invalidità

Oltre alle esenzioni per reddito e per merito, anche gli invalidi e in genere gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104 godono dell’esenzione dalle tasse universitarie.

L’invalidità riconosciuta dovrà essere pari o superiore al 66% e in questo caso non sono previsti limiti di reddito ISEE. Per non pagare le tasse universitarie è necessario presentare il certificato rilasciato dall’ASL.

Sono esonerati dal versamento delle tasse universitarie anche i figli di soggetti che beneficiano della pensione di inabilità. In tal caso è tuttavia necessario presentare all’università il modello ISEE e un’autocertificazione del proprio stato di famiglia.

Detrazione tasse universitarie, come funziona lo sconto nel modello 730

Oltre all’esenzione e alle diverse agevolazioni previste si ricorda che con la dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per l’iscrizione a università e corsi di specializzazione pubblici o privati.

La detrazione delle spese universitarie riguarda l’iscrizione e la spesa per la frequenza dei seguenti corsi:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi di specializzazione universitaria;
  • corsi di perfezionamento e master universitari;
  • dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS);
  • corsi istituiti dopo il DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

La prima accortezza da seguire riguarda proprio la differenza prevista nel caso di iscrizione a università statali o università private.

Per quanto riguarda l’iscrizione e le spese relative a corsi di università statali è possibile portare in detrazione Irpef 19% le spese sostenute relative a:

  • tasse d’iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso;
  • ricongiunzione di carriera;
  • tasse per l’iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena;
  • frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale;
  • iscrizione a test d’ingresso (anche se non seguiti da iscrizione);
  • trasferimenti di ateneo;
  • passaggi di corso.

In merito alla detrazione delle spese per l’iscrizione o la frequenza di università private bisognerà seguire regole specifiche.

L’importo delle spese detraibili è stabilito annualmente dal MIUR non può essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi per gli studi con un indirizzo uguale o affine svolti nelle università statali della stessa città o della stessa regione.

Se si configura un’eventuale eccedenza nelle tasse pagate, su quell’eccedenza non può essere calcolata alcuna detrazione.

Ecco l’attuale tabella con i limiti di detraibilità pubblicati dal MIUR:

Area disciplinare corsi istruzioneNordCentroSud Isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro

Sempre con decreto annuale, il MIUR fissa i limiti di detraibilità relativi alle spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di dottorato, di specializzazione e di master universitari di primo e di secondo livello.

L’importo massimo di spesa detraibile è fissato nelle seguenti misure:

Spesa massima detraibileNordCentroSud Isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro

Non solo tasse universitarie: detrazione dell’affitto per gli studenti fuori sede

Le spese per la frequenza dell’università non si fermano a quelle per l’iscrizione e per le tasse. Uno dei costi maggiori che interessa i tanti studenti fuori sede è quello per il pagamento dell’affitto.

Il costo sostenuto per i canoni di locazione, ovvero la spesa relativa all’affitto, può essere portata in detrazione al 19% nel limite totale di 2.633 euro.

La detrazione dell’affitto nel modello 730 è riconosciuta agli studenti iscritti ad un’università situata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente e, comunque, in una Provincia diversa.

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