Tassazione ristorni delle società cooperative, le novità della Legge di Bilancio 2021

Rosy D’Elia - Cooperative

Tassazione ristorni delle società cooperative, le novità della Legge di Bilancio 2021: possibilità di ridurre dal 26 al 12,5% la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale anticipando il momento della tassazione. A stabilirlo l'articolo 9 del DDL su cui si attende ancora approvazione definitiva.

Tassazione ristorni delle società cooperative, le novità della Legge di Bilancio 2021

Tassazione ristorni delle società cooperative, novità in arrivo con la Legge di Bilancio 2021: si modifica la normativa di riferimento per introdurre un regime facoltativo che permette di ridurre dal 26 al 12,5% la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale anticipando il momento della tassazione.

Lo stabilisce l’articolo 9 del testo che attende ancora di essere approvato in via definitiva.

Stando all’impianto attuale del Disegno di Legge di Bilancio 2021, c’è spazio anche per alcune modifiche alla disciplina fiscale che riguarda i profitti netti della cooperativa che derivano dall’attività con i soci, attribuiti a questi in proporzione agli scambi mutualistici che si sono verificati con la cooperativa nel corso dell’anno, ovvero i ristorni.

Le somme riguardano i contratti che hanno per oggetto la cessione o l’acquisto alla/dalla cooperativa dei beni, dei servizi o delle energie lavorative che di volta in volta sono necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Tassazione ristorni delle società cooperative, le novità della Legge di Bilancio 2021

Si procede alla modifica della tassazione dei ristorni intervenendo sulla normativa di riferimento.

La Legge di Bilancio 2021 integra come segue il testo dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge numero 63 del 15 aprile 2002:

“Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa deliberazione dell’assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico”.

La norma prevede che i ristorni non concorrono a formare il reddito imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi, né il valore della produzione netta dei soci ma, se imponibili al momento della loro attribuzione sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta con un’aliquota del 26%.

Con le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021, per le persone fisiche è possibile applicare una ritenuta del 12,5%, in seguito a una delibera assembleare, anticipando il momento della tassazione dei ristorni dal rimborso all’atto dell’attribuzione al capitale sociale.

Tassazione ristorni delle società cooperative, novità in Legge di Bilancio 2021: ritenuta dal 26 al 12,5%

Si introduce, quindi, un nuovo regime facoltativo da cui, però, risultano esclusi gli imprenditori e i detentori di partecipazione qualificata.

Nel caso in cui si voglia adottare la nuova modalità per la tassazione dei ristorni, basterà procedere con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda la retroattività delle nuove disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

Il testo dell’articolo 9, infatti, al comma 2 specifica:

“2. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassa”.

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