Tari non pagata: cosa succede

Redazione - TARI

Cosa succede se non si paga la Tari? Per chi dimentica di pagare la tassa sui rifiuti e paga in ritardo all'importo bisognerà sommare le dovute sanzioni.

Tari non pagata: cosa succede

Tari non pagata: cosa succede e quali sono le conseguenze? Che si tratti di dimenticanza o di omissione dal pagamento volontario per chi paga la tassa sui rifiuti in ritardo si aggiungono le sanzioni all’importo dovuto.

I ritardi nel pagamento della Tari comportano l’applicazione di una sanzione che, tuttavia, può essere notevolmente ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza di saldo o acconto dell’imposta.

Se la Tari non viene pagata entro la scadenza o in ritardo con ravvedimento operoso, all’importo dovuto si aggiungono sanzioni salate che fanno, conseguentemente, aumentare la somma dovuta sulla base dei giorni di ritardo.

Cosa succede se la Tari non è stata pagata in tempo e neppure regolarizzata con ritardo? Ecco tutto quello che bisogna sapere per non incorrere in brutte sorprese.

Tari non pagata: cosa succede

In caso di Tari non pagata per dimenticanza o errore è possibile pagare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimento operoso. In questo caso le sanzioni per chi paga la tassa sui rifiuti in ritardo vengono notevolmente ridotte.

Chi paga la Tari in ritardo dovrà calcolare all’importo di saldo e acconto non pagato le seguenti sanzioni, rimodulate beneficiando di:

  • Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015);
  • Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Tari non pagata dopo un anno dalla scadenza di saldo e acconto

Se il mancato pagamento della Tari si prolunga oltre un anno dalla scadenza di saldo e acconto (ovvero oltre i termini previsti per beneficiare del ravvedimento lungo) all’importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti si applicherà una sanzione pari al 30% dell’imposta.

Per regolarizzare la propria posizione in caso di Tari non pagata è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune. Fermo restando le regole generali che abbiamo ricordato sopra, essendo la Tari una tassa locale sono i singoli comuni a stabilire le modalità di riscossione del debito.

Per tutte le informazioni i lettori possono consultare la guida su calcolo, scadenza e soggetti obbligati a pagare la Tari.

Tari non pagata: entro quando il Comune può inviare richiesta di pagamento?

Anche per il pagamento della Tari vi è un preciso termine di prescrizione, ovvero un periodo trascorso il quale il Comune non potrà più inviare avviso di accertamento al contribuente per richiedere il pagamento degli importi evasi.

L’invito a pagare la Tari può essere effettuata entro la fine del quinto anno successivo a quello della violazione: ad esempio, se la Tari non pagata riguarda l’anno 2016, il Comune potrà richiedere il pagamento dell’importo evaso entro 31 dicembre 2021.

Il termine di prescrizione per la Tari non pagata regolarmente è quindi di cinque anni così come previsto per gli altri tributi locali. La richiesta di pagamento dovrà essere inviata dal Comune tramite raccomandata con avviso di ricevuta; gli invii tramite posta semplice non hanno validità sia per la messa in mora del debitore che per l’interruzione della prescrizione.

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