Superbonus e sismabonus, via libera con acconto e sconto in fattura entro il 30 giugno 2022

Tommaso Gavi - Imposte

L'agevolazione per case antisismiche spetta anche se l'acquisto avviene entro il 31 dicembre 2022. Per beneficiare del sismabonus con aliquota massima del superbonus 110 per cento deve essere stata emessa fattura entro il 30 giugno 2022. Il documento deve contenere la scelta dello sconto in fattura

Superbonus e sismabonus, via libera con acconto e sconto in fattura entro il 30 giugno 2022

Via libera al sismabonus con aliquota massima del superbonus 110 per cento anche con acquisto dell’abitazione entro il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione spetta a patto che la fattura di acconto sia stata emessa entro il 30 giugno scorso. Nel caso in cui si scelga l’opzione dello sconto in fattura, il documento deve contenere l’indicazione sulla scelta.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 77 del 15 dicembre 2022.

Entro la data del 30 giugno 2022 non deve necessariamente essere stata effettuata la comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Superbonus e sismabonus, via libera con acconto e sconto in fattura entro il 30 giugno 2022

La risoluzione numero 77 del 15 dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha come oggetto il sismabonus.

Nello specifico si forniscono chiarimenti sull’agevolazione con la massima aliquota del superbonus 110 per cento, nel caso di acquisto di case antisismiche entro il 31 dicembre 2022.

L’agevolazione spetta a patto che sia stata emessa la fattura per il pagamento dell’acconto entro il 30 giugno scorso. Nel caso in cui il contribuente opti per la fruizione indiretta attraverso lo sconto in fattura, tale scelta dovrà essere indicata nel documento.

Si deve applicare il criterio di cassa, quindi conta la data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dei lavori. Nel caso dello sconto in fattura, conta la data di emissione della fattura da parte del fornitore.

L’aliquota del 110 per cento, infatti, può essere applicata nel rispetto delle modifiche al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.

L’accesso all’agevolazione è consentito anche oltre il 30 giugno e prima del 31 dicembre 2022 nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato;
  • siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Tutte le condizioni appena citate devono essere rispettate, altrimenti la detrazione potrà essere fruita esclusivamente nella misura del 75 o dell’85 per cento.

Non è necessario che entro la data del 30 giugno 2022 sia stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa al credito.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 77 del 15 dicembre 2022
Superbonus per acquisto di cd. “case antisismiche” – Sconto in fattura condizione di “maturazione del credito” entro il 30 giugno 2022.

Superbonus e sismabonus, agevolazione anche nel caso di categoria catastale F4

Dopo aver chiarito che il sismabonus spetta anche se entro il 30 giugno non è stata inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il documento spiega che tale comunicazione è necessaria per l’utilizzo del credito.

La scadenza da rispettare è quella del 16 marzo 2023.

Come già spiegato, entro il 31 dicembre 2022 deve essere inoltre stipulato l’atto definitivo di compravendita, ovvero il rogito.

Un ulteriore aspetto che viene chiarito riguarda la categoria catastale dell’edificio oggetto di compravendita.

Al 30 giugno 2022 l’immobile deve esser accatastato almeno in categoria F4.

Tale categoria viene attribuita a “unità in corso di definizione”. Rientrano in tale categoria gli edifici che sono quasi completati ma la cui destinazione d’uso e consistenza non siano ancora state definite.

Devono in ogni caso essere rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge e gli adempimenti collegati con la scelta della fruizione dell’agevolazione.

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