Controlli fiscali, stop alla tregua: pagamento avvisi bonari in 30 giorni dal 1° settembre

Controlli fiscali, termina la tregua prevista dal Decreto Ucraina bis e dal 1° settembre 2022 per gli avvisi bonari si accorcia il termine di pagamento. Si torna a 30 giorni, la metà rispetto a quanto previsto fino alla fine di agosto.

Controlli fiscali, stop alla tregua: pagamento avvisi bonari in 30 giorni dal 1° settembre

Controlli fiscali, si torna alla normalità.

Dal 1° settembre 2022 si chiude il periodo di tregua parziale previsto in ragione dell’emergenza economica in atto, e per il pagamento degli avvisi bonari verrà ripristinato il termine ordinario di 30 giorni.

Il Decreto Ucraina bis ha previsto per gli avvisi bonari, nel periodo dal 25 maggio al 31 agosto, un termine raddoppiato per i versamenti. Un totale di 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo del debito e per la riduzione delle sanzioni, che ora però si restringe.

Controlli fiscali, stop alla tregua: pagamento avvisi bonari in 30 giorni dal 1° settembre

È stato l’articolo 37-quater della legge di conversione del decreto n. 21/2022 ad aver allungato i termini di pagamento degli avvisi bonari.

Alla luce degli effetti negativi causati dal Covid-19, uniti alle ripercussioni economiche della crisi ucraina, la scadenza per evitare l’iscrizione a ruolo e per la riduzione delle sanzioni ad un terzo è stata portata a 60 giorni, in luogo dei 30 ordinari, per il periodo dal 25 maggio al 31 agosto 2022.

L’estensione relativa ha interessato le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici sulle dichiarazioni fiscali, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.

Raddoppio dei termini quindi per regolarizzare gli omessi pagamenti relativi ad imposte sui redditi ed IVA notificati mediante avvisi bonari, ma la tregua volge al termine.

Non è infatti in ballo la possibilità di una proroga (o stabilizzazione a regime) del maggior termine di 60 giorni. A partire dal 1° settembre 2022 si tornerà alla scadenza ordinaria che, così come previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato a 30 dal ricevimento della comunicazione.

Controlli fiscali, 60 giorni solo per gli avvisi bonari in un’unica soluzione

La parziale tregua prevista per il pagamento degli avvisi bonari, ai fini della riduzione della sanzione e per evitare l’iscrizione a ruolo del debito, interessa fino al 31 agosto 2022 esclusivamente i versamenti in un’unica soluzione.

L’eccezione prevista in via emergenziale dal Decreto Ucraina bis ha infatti interessato esclusivamente quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 462 del 1997. Nessuna modifica invece per le scadenze previste dall’articolo 3 bis dello stesso testo che regolano la possibilità di richiedere una rateazione degli importi da versare e, allo stesso modo, indica il termine dei 30 giorni per provvedere al versamento della prima rata.

In tal caso quindi, anche nel periodo dal 25 maggio al 31 agosto è rimasto pari a 30 giorni il termine dalla data di ricevimento degli avvisi bonari relativi ai controlli fiscali automatici a quello per il pagamento delle somme dovute, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo, la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrativi e degli interessi.

Un’incongruenza rispetto alla ratio della norma che era stata prontamente segnalata dai commercialisti.

In particolare, con un comunicato stampa del 30 maggio il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Commercialisti, Marco Cuchel, evidenziava come la norma finisse col penalizzare i contribuenti con maggiori problemi di liquidità e chiedeva un intervento correttivo.

Arrivati ormai a pochi giorni dal 1° settembre non vi sono novità da segnalare. Il rapporto Fisco-contribuenti tornerà ad essere regolato dalla normativa ordinaria, nonostante l’emergenza economia sia tutt’altro che conclusa.

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