Stop al blocco delle compensazioni in caso di rateizzazione dei debiti: novità operative da luglio

Blocco delle compensazioni per i contribuenti con debiti superiori a 100.000 euro con deroghe: il decreto superbonus approvato il 26 marzo riscrive le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e con decorrenza dal 1° luglio. La rateizzazione sblocca i crediti

Stop al blocco delle compensazioni in caso di rateizzazione dei debiti: novità operative da luglio

Il blocco delle compensazioni per i contribuenti con debiti superiori a 100.000 euro lascia fuori le somme oggetto di rateizzazione.

Il decreto legge approvato dal Governo il 26 marzo interviene anche sulla stretta alla compensazione dei crediti fiscali prevista dal 1° luglio 2024 per effetto delle novità della Legge di Bilancio, con una deroga che ammorbidisce la norma ad oggi vigente.

Alle misure in materia di cessione dei crediti, che segnano lo stop di fatto all’esperienza del superbonus, il decreto legge apporta alcuni correttivi anche a norme fiscali già in vigore, allentando le maglie del blocco delle compensazioni per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo.

Stop al blocco delle compensazioni in caso di rateizzazione dei debiti: novità operative da luglio

È il comma 2, articolo 4 della bozza di decreto legge in materia di agevolazioni fiscali approvato in Consiglio dei Ministri del 26 marzo a modificare le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 in materia di compensazione dei crediti fiscali.

Si interviene nuovamente su quanto previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituendo integralmente il comma 49-quinquies introdotto dalla Legge n. 213/2023 e in particolare dal comma 94, lettera b) dell’articolo 1.

Resta il blocco della possibilità di utilizzare in compensazione i crediti fiscali maturati per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di valore superiore a 100.000 euro, ma con una deroga in caso di rateizzazione delle somme dovute.

Tra le modifiche apportate, si specifica quindi che:

“La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.”

Novità la cui decorrenza è confermata a partire dal 1° luglio 2024, e che si affiancano alle ulteriori specifiche aggiunte con la modifica apportata dal nuovo decreto legge.

Blocco delle compensazioni dal 1° luglio 2024: più chiaro il perimetro dei debiti inclusi nella soglia dei 100.000 euro

Per un’analisi più accurata delle novità previste dal testo in bozza del nuovo decreto legge (per la cui conferma si attende in ogni caso la pubblicazione della versione definitiva in Gazzetta Ufficiale), è utile confrontare la norma così come prevista attualmente rispetto alle modifiche in arrivo.

Il comma 49-quinquies, articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, prevede allo stato attuale quanto segue:

“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”

Il decreto approvato il 26 marzo sostituisce integralmente le disposizioni di cui sopra:

“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.”

Accanto allo sblocco dei crediti in caso di rateizzazioni, si specifica il perimetro dei debiti da considerare per valutare il superamento della soglia di 100.000 euro. Vi rientreranno quelli iscritti a ruolo e i carichi affidati relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per gli avvisi bonari emessi ai fini del recupero di crediti non spettanti o inesistenti.

Il blocco delle compensazioni lascerà in ogni caso fuori i crediti relativi agli importi indicati al comma 2, lettere e), f) e g) dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, ovvero:

  • e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • g) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

In caso di inapplicabilità delle nuove disposizione continueranno ad essere operative quelle previste dall’articolo 31 del decreto legge 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino alla concorrenza dei debiti scaduti di valore superiore a 1.500 euro.

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