Superbonus: conta la data della CILA originaria, a prescindere dalle varianti

Tommaso Gavi - Irpef

Non conta la data delle variazioni ma quella della CILA originaria per stabilire chi ha diritto al superbonus nella misure massima del 110 per cento. Non incidono il cambio di impresa o le modifiche al progetto dei lavori trainanti e trainati

Superbonus: conta la data della CILA originaria, a prescindere dalle varianti

La variante della CILA non fa cambiare la data da prendere in considerazione per la determinazione della misura del superbonus.

Il chiarimento è contenuto nella circolare numero 13 del 13 giugno scorso dell’Agenzia delle Entrate, che riepiloga le novità introdotte dal decreto Aiuti quater, dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto Cessioni.

Per stabilire il rispetto dei termini che permettono l’accesso alla maxi detrazione in forma piena, del 110 per cento, si deve fare riferimento alla data della CILA originaria.

Non fanno slittare avanti tale data le modifiche o le integrazioni al progetto, così come l’impresa incaricata dei lavori.

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Superbonus: conta la data della CILA originaria, a prescindere dalle varianti

Sono diversi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti dalla circolare numero 13 del 13 giugno scorso.

Il documento di prassi, che riepiloga le novità introdotte decreto Aiuti quater, dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla legge di conversione del DL 11/2023, si soffermano tra le altre cose sul calcolo del quoziente familiare e sulla detrazione in 10 anni.

Tra i numerosi aspetti sono state fornite delucidazioni anche sulla disposizione di interpretazione autentica dell’’articolo 2-bis del DL n. 11 del 2023.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega quanto di seguito riportato:

“la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023.”

La disposizione richiamata si riferisce ai casi in cui i condomini possono continuare a beneficiare della maxi detrazione del decreto Rilancio in forma piena, al 110 per cento.

In tali casi rientrano:

  • i condomini che hanno presentato la CILA alla data del 25 novembre 2022;
  • i condomini con CILA presentata entro il 31 dicembre 2022, che hanno approvato l’esecuzione dei lavori con delibera precedente al 18 novembre 2022;
  • condomini con CILA presentata alla data del 25 novembre 2022, e delibera assembleare adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022;
  • condomini per i quali al 31 dicembre 2022 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

In tali situazioni, per gli interventi disciplinati dal comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, si deve fare riferimento alla data di presentazione della CILA originaria.

Superbonus: quali varianti alla CILA permettono di mantenere la data originaria?

Come anticipato, per gli interventi dei condomini non rileva la data dell’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della variante ma la data di presentazione originaria della CILA.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni esempi di varianti alla CILA che non rilevano ai fini dell’individuazione del periodo agevolativo e della determinazione della misura dell’agevolazione edilizia.

Non fanno cambiare la data della CILA, ad esempio, le modifiche o le integrazioni al progetto iniziale.

Non rileva, inoltre, neppure la variazione dell’impresa incaricata dei lavori. In altre parole, anche con il cambio dell’azienda che si occupa degli interventi non si perde il diritto alla maxi detrazione.

Lo stesso vale per il cambio del committente dei lavori del superbonus.

Varianti che non incidono sono, inoltre, quelle che riguardano la realizzazione di interventi trainanti o trainati che non erano inizialmente previsti nella CILA originaria.

In caso di varianti in corso d’opera, infatti, le stesse possono essere comunicate alla fine dei lavori e sono considerate integrazioni alla CILA presentata in precedenza.

I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si inseriscono in un periodi di attesa della messa a punto della piattaforma di Enel X per l’incontro tra domanda e offerta e nel pieno della campagna dichiarativa del modello 730, a cui deve fare attenzione chi intende beneficiare della detrazione in 10 anni per le spese sostenute nel 2022.

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