Superbonus e contributo sisma: limite di spesa pieno per i lavori autonomi e ulteriori

Superbonus, limite di spesa pieno per i contribuenti che hanno percepito un contributo per la ricostruzione post sisma in caso di lavori autonomi e ulteriori. Sarà in ogni caso necessario rispettare i requisiti specifici per l'accesso alla detrazione del 110 per cento. A fare il punto delle regole previste è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 134 del 21 marzo 2022.

Superbonus e contributo sisma: limite di spesa pieno per i lavori autonomi e ulteriori

Superbonus e contributo sisma, limite di spesa pieno per i lavori autonomi e ulteriori rispetto a quelli finanziati dalle agevolazioni statali già riconosciute.

Il condominio che ha beneficiato di un contributo pubblico per la riparazione e il ripristino dell’edificio danneggiato dal sisma del 2009 potrà fruire del superbonus 110 per cento per interventi diversi senza sottrarre dall’importo delle spese agevolabili la quota del contributo riconosciuto.

L’accesso al superbonus è in ogni caso vincolato al rispetto dei requisiti previsti in via ordinaria ai fini dell’accesso alla detrazione del 110 per cento per i lavori sismabonus e ecobonus.

A fare chiarezza sul caso specifico è la risposta all’interpello n. 134 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2022.

Superbonus e contributo sisma, limite di spesa pieno per i lavori autonomi e ulteriori

È il comma 1-ter, articolo 119 del decreto Rilancio a prevedere che il superbonus spetta nei comuni di territori colpiti da eventi sismici per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione, sia nell’ambito dei lavori di efficienza energetica che antisismici.

Il superbonus spetta quindi per le spese eccedenti il contributo erogato, così come evidenziato tra l’altro nella risoluzione n. 28/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 23 aprile 2021.

Superbonus e contributo sisma non sono quindi incompatibili, e se quest’ultimo è stato riconosciuto in anni precedenti, a specifiche condizioni al limite di spesa non dovrà essere sottratto l’importo già riconosciuto per la riparazione o ricostruzione dell’edificio.

Su questo specifico aspetto si sofferma la risposta all’interpello n. 134 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2022, relativa ad un condominio che a seguito del sisma del 2009 ha ricevuto un contributo statale per il ripristino dell’edificio, e sul quale si intendono ora eseguire interventi di demolizione e ricostruzione rientranti nel superbonus 110 per cento.

Ai fini della quantificazione delle spese ammesse alla detrazione fiscale del 110 per cento, la risoluzione n. 28/E del 2021 ha evidenziato che le regole da seguire sono differenti in relazione alla natura dell’intervento da eseguire.

Se si tratta dello stesso lavoro, sarà possibile fruire del superbonus solo per le spese agevolabili eccedenti l’importo del contributo pubblico già concesso.

Se invece le spese agevolabili sono finalizzate all’ulteriore consolidamento dell’edificio, la detrazione spetta nei limiti massimi previsti dalla norma in base alle spese sostenute, senza sottrarre i contributi ricevuti per gli interventi di riparazione e ricostruzione post sisma.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 134 del 21 marzo 2022
Superbonus - Cumulabilità tra il Superbonus e il contributo pubblico per la ricostruzione post sisma - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Superbonus cumulabile con il contributo sisma, nel rispetto dei requisiti della detrazione 110 per cento

Per i lavori di demolizione e ricostruzione che puntano ad incrementare le prestazioni energetiche e sismiche dell’edificio, in relazione a spese autonome e ulteriori rispetto a quelle per le quali è stato riconosciuto il contributo sisma, il limite detraibile è da considerarsi in misura piena.

Sarà in ogni caso necessario rispettare i requisiti specifici previsti per gli interventi ammessi al superbonus 110 per cento, avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori.

Un aspetto che l’Agenzia delle Entrate ribadisce evidenziando che:

“la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.”

Nessuna deroga è tuttavia prevista in merito alle condizioni d’accesso all’agevolazione.

Sarà quindi fondamentale conseguire i limiti prestazionali richiesti, da accertare mediante le asseverazioni dei tecnici abilitati e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal comma 13, articolo 119 del decreto Rilancio:

  • per gli interventi di efficienza energetica i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto Requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico e i professionisti incaricati attestano altresì la congruità delle spese sostenute.

Asseverazioni e attestazioni sono quindi il lasciapassare per l’accesso al superbonus anche per i condomini che hanno già fruito del contributo per la ricostruzione post sisma.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network