Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo: chiarimenti delle Entrate

Superbonus 110 per cento e contributo ricostruzione sisma sono cumulabili: a dettare le regole è l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo: chiarimenti delle Entrate

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo delle agevolazioni: è l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Le due agevolazioni seguono finalità diverse e pertanto risultano compatibili. Il superbonus del 110 per cento spetta poi solo per le spese agevolabili sostenute dal contribuente e che quindi non rientrano tra quelle coperte dal contributo ricostruzione post-sisma.

Sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali in caso di accesso a contributi pubblici per la ricostruzione, l’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la risposta all’interpello n. 61 pubblicata a febbraio dello scorso anno.

Anche in tale sede, seppur con riferimento al sismabonus ordinario, era stata evidenziata la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale anche in caso di fruizione di contributi pubblici.

Superbonus e contributo ricostruzione sisma, sì al cumulo: chiarimenti delle Entrate

Il superbonus del 110 per cento e il contributo riconosciuto nei territori danneggiati dal sisma per la ricostruzione seguono logiche e obiettivi differenti.

Se quest’ultimo è riconosciuto per ripristinare immobili resi inabitabili a causa del terremoto, la finalità del superbonus, anche in relazione a lavori di adeguamento antisismico, è di migliorare le prestazioni dell’abitazione e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.

Le diverse finalità sono alla base della piena cumulabilità e compatibilità tra agevolazioni fiscali e contributi pubblici per la ricostruzione. Sono questi i punti principali evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E datata 23 aprile 2021.

Un aspetto che era già stato chiarito, in relazione al sismabonus, dall’Ordinanza n. 68 del 2018, al fine di chiarire la portata di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2017.

L’articolo 1 comma 3 della legge n. 232/2016 ha previsto che:

“Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1- quater, 1-quinquies e 1 sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…), non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.”

Di conseguenza, è chiaro che le detrazioni fiscali spettano per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso. Insomma, non è possibile accedere ad un doppio incentivo per la medesima spesa, ma solo per quei lavori che non hanno trovato capienza nel contributo sisma.

In merito al superbonus del 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto già chiarito con la circolare n. 19/2020: nel caso di contributi pubblici e sovvenzioni, l’importo riconosciuto dovrà essere interamente sottratto dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione spettante.

Una mossa che consente di determinare il bonus fiscale spettante solo sull’onere rimasto effettivamente a carico del contribuente.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021
Cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Superbonus e contributo ricostruzione, due diversi obiettivi e cumulabilità ampia

Seppur in riferimento al sismabonus ordinario, la risposta all’interpello n. 61/2019 consente di fare chiarezza sui criteri alla base della possibilità di cumulo tra superbonus e contributo per la ricostruzione post-sisma.

Come evidenziato nella risoluzione n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • il sismabonus spetta in caso di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti al fine di incentivare l’esecuzione di specifici interventi progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58;
  • la predetta finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

Il contributo pubblico è riconosciuto per lavori di ripristino dell’immobile danneggiato o distrutto dall’evento sismico mentre il sismabonus spetta per realizzare opere di consolidamento statico e riduzione del rischio sismico dell’edificio. Due obiettivi che viaggiano in parallelo e che rendono compatibili le due misure agevolative

In conclusione, nel caso di fruizione dei contributi per la ricostruzione, le agevolazioni fiscali si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Si può beneficiare del sismabonus così come del superbonus del 110 per cento anche nel caso di lavori su immobili che, in passato, hanno beneficiato di contributi pubblici per la ricostruzione dopo eventi sismici (ad esempio quello del 23 novembre 1980),

Superbonus 110 per cento anche per le opere di completamento

La risoluzione n. 28/E/2021 chiarisce inoltre che, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni spettanti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, anche il superbonus del 110 per cento si applica per le spese relative alle opere di completamento dell’intervento complessivamente considerato.

A tal fine, è irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a carico del contribuente solo le spese per le opere di completamento.

A titolo di esempio, se sono riconosciuti contributi per lavori di consolidamento statico dell’edilizio, mentre restano a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, si può fruire della detrazione per le opere di finitura, ad esempio quelle di tinteggiatura.

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