Superbonus e bonus casa, le novità del decreto: tre cessioni ma solo a banche e intermediari

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Superbonus e bonus casa, cosa prevede il nuovo decreto approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio? Diverse novità sulla cessione del credito: sono permessi tre passaggi ma solo a banche o intermediari, ogni credito avrà un codice identificativo per la tracciabilità e c'è il divieto di frazionamento delle somme. Il testo prevede anche un inasprimento delle pene in caso di false asseverazioni.

Superbonus e bonus casa, le novità del decreto: tre cessioni ma solo a banche e intermediari

Per il superbonus e gli altri bonus casa, con il nuovo decreto che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022, sono previste novità sulle regole relative alla cessione del credito.

Il provvedimento introduce misure per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Cosa prevede il testo definitivo? Vengono confermate le misure previste dalla bozza: innanzitutto la possibilità di tre cessioni del credito a condizione che le ultime due vengano effettuate nei confronti di banche e intermediari, società dei gruppi bancari o assicurazioni.

C’è poi l’attribuzione di un bollino di qualità del credito, ovvero un codice identificativo univoco che permetterà la tracciabilità delle somme.

Inoltre viene stabilito il divieto di cessione parziale: i crediti non potranno essere frazionati.

Infine, vengono inasprite le pene e le sanzioni per le false asseverazioni. Viene prevista la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50 a 100 mila euro.

Novità superbonus 110 per cento* Misura
vincolo di cedibilità limite di tre cessioni del credito se effettuate nei confronti di banche e intermediari, società dei gruppi bancari o assicurazioni
divieto di cessione parziale i crediti non possono essere frazionati ma devono essere ceduti per l’intero importo
codice identificativo univoco a ogni credito è attribuito un codice per garantirne la tracciabilità
inasprimento di pene e sanzioni in caso di falsa asseverazione viene prevista la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50 mila a 100 mila euro

*il testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022 (DL n. 13/2022).

Superbonus e cessione del credito: le novità del decreto? Bonus cedibili tre volte ma solo a banche e intermediari

Sul superbonus e cessione del credito, così come per le altre agevolazioni edilizie, sono in arrivo novità con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022.

Il testo definitivo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022 ed è in vigore dal giorno successivo.

Il DL numero 13 del 2022 si aggiunge al corposo intervento per contrastare il caro energia, che ha previsto analoghe misure a quelle già prese per il 1° trimestre dell’anno incorso, oltre a interventi strutturali.

A riepilogare le novità, che sono state confermate nel testo ufficiale del provvedimento, è il comunicato stampa di ieri, 18 febbraio.

Le misure sono inserite all’interno di un più ampio intervento proposto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dai Ministri della Giustizia Marta Cartabia, dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Il nuovo decreto introduce misure per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la cessione del credito dei bonus edilizi viene prevista la possibilità di tre cessioni ma solo nei confronti di banche e intermediari, società dei gruppi bancari o assicurazioni.

Nello specifico, come si legge nell’articolo 1, viene:

“fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”

Tale misura di fatto sblocca l’impasse che aveva caratterizzato le scorse settimane: anche per le società diverse dalle banche e gli altri soggetti indicati nella norma rimane, infatti, la possibilità di acquistare un credito dal cliente e di cederlo a sua volta a un intermediario.

Tale meccanismo, di fatto, permette di superare i limiti di capienza fiscale che avrebbero potuto far perdere parte della detrazione spettante.

Superbonus e cessione del credito: cosa prevede il nuovo decreto? Crediti non divisibili e bollino di qualità

Le novità sulla cessione del credito dei bonus edilizi non finiscono qui. Viene inoltre prevista l’introduzione di un “bollino di qualità”, un codice identificativo univoco del credito per permetterne la tracciabilità.

A questa misura si affianca il divieto di frazionare il credito: la somma potrà essere ceduta solo nel suo ammontare complessivo e non si potrà venderne solo una parte.

La misura intende impedire la cartolarizzazione attraverso società veicolo, sistema che favorirebbe le frodi.

Per quanto riguarda modalità e tempi di attuazione della norma, si dovrà fare riferimento alle indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Nel testo definitivo viene infatti previsto quanto di seguito riportato:

“Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”

Le disposizioni che prevedono il divieto di cessioni parziali e il debutto del codice identificativo si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Superbonus e cessione del credito: cosa prevede il nuovo decreto? Inasprimento delle pene per false asseverazioni

Oltre alle misure per prevenire le frodi con il nuovo decreto del Governo è previsto anche un inasprimento delle pene e delle sanzioni per i soggetti che producono false asseverazioni.

Le stesse vengono rimodulate come segue, nei casi di falsa attestazione della congruità delle spese:

  • reclusione da due a cinque anni;
  • multa da 50 a 100 mila euro.

Nella testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge, infatti, quanto segue:

“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”

Nei casi in cui le azioni sono volte a conseguire un ingiusto profitto, la pena può dunque essere aumentata anche se non vengono stabiliti limiti specifici.

A livello interpretativo, inoltre, la conclusione del testo citato lascerebbe intendere che le sanzioni e le pene inserite nel testo sarebbero previste anche nel caso di errori nell’inserimento delle informazioni richieste o omissioni.

Tra le altre misure c’è l’eliminazione dell’obbligo previsto di stipulare un’assicurazione con massimale pari almeno a 500.000 euro, in ogni caso adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni e calibrato in base al valore degli interventi, ovvero una polizza in grado di coprire il costo dell’intervento.

Quest’ultima misura dovrebbe risultare un deterrente per le frodi, che ammontano ad alcuni miliardi di euro.

Dopo il decreto antifrodi e le disposizioni introdotte dal decreto Sostegni ter, il decreto in questione prova a rimodulare la situazione nella difficile ricerca di un equilibrio tra il contrasto alle truffe e l’operatività per le imprese.

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