Superbonus 110, quale termine per l’asseverazione se il Comune cambia zona sismica?

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, in alcuni casi accesso anche con asseverazione tardiva. Lo spiega la risposta all'interpello numero 764 dell'8 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico in un Comune passato da zona 4 a 3 dopo l'inizio dei lavori, l'asseverazione deve essere presentata prima della fruizione del beneficio fiscale.

Superbonus 110, quale termine per l'asseverazione se il Comune cambia zona sismica?

Superbonus 110 per cento, qual è il termine di consegna dell’asseverazione se il Comune passa da zona sismica 4 a 3 dopo l’inizio dei lavori di demolizione di ricostruzione?

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 764 dell’8 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il soggetto può beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio anche se consegna l’asseverazione dopo l’inizio degli interventi.

Il termine da rispettare varia a seconda della modalità di fruizione del superbonus.

Nel caso di fruizione diretta è la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere riportata la detrazione.

Se si sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’asseverazione deve essere presentata prima dell’esercizio dell’opzione.

Superbonus 110 per cento, il termine di consegna dell’asseverazione se il Comune cambia zona sismica

Il superbonus 110 per cento è al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta all’interpello numero 764 dell’8 novembre 2021, l’amministrazione finanziaria fuga i dubbi di un contribuente che intende beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per i lavori di demolizione e ricostruzione di uno stabile.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 764 dell’8 novembre 2021
Superbonus: cambio di zona sismica del Comune nel quale è situato l’immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nello specifico l’istante chiede se può usufruire della maxi detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico se a marzo 2021 il Comune è passato dalla zona 4 alla zona 3 e lo stesso soggetto non aveva ancora presentato l’asseverazione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il soggetto può avere accesso al superbonus 110 per cento nel rispetto di tutti gli adempimenti e requisiti previsti dalla legge.

Potrà usufruire dell’agevolazione anche se presenta l’asseverazione dopo l’inizio dei lavori, nel rispetto dei seguenti termini:

  • nel caso di fruizione diretta, quello della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere riportata la detrazione;
  • nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, prima dell’esercizio dell’opzione.

Nel fornire i chiarimenti del caso l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo di riferimento e la prassi relativa al quesito posto dall’istante.

In base a quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lett. b), Dl n. 34/2021, l’asseverazione degli interventi è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

Gli stessi soggetti incaricati devono essere iscritti agli ordini o ai collegi professionali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto numero 58 del 2017 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli stessi devono inoltre attestare anche la congruità delle spese.

I lavori edilizi che devono essere realizzati devono inoltre rientrare nelle ristrutturazioni edilizie, secondo quanto indicato nell’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr numero 380 del 2001 ovvero il Testo unico dell’edilizia.

Dal titolo amministrativo autorizzativo deve infine risultare che l’intervento non sia classificato come nuova costruzione.

Superbonus 110 per cento, in quali casi si può presentare l’asseverazione tardiva

In alcuni casi non si perde la possibilità di accedere al superbonus 110 per cento anche con asseverazione tardiva.

Per i titoli abilitativi richiesti dal 1° gennaio 2017 al 15 gennaio 2020, l’asseverazione doveva essere allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente.

In tal caso l’asseverazione tardiva non permette l’accesso al sismabonus.

Lo stesso principio si applica anche al superbonus 110 per cento, in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio che richiama l’articolo 16, da 1-bis a 1-septies, del Dl numero 63 del 2013.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate richiama anche il parere numero 7876 del 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale numero 58 del 2017 e delle linee guida allegate.

Con tale parere si chiarisce che se le Regioni hanno disposto il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla 3, i soggetti che non hanno presentato l’asseverazione possono accedere alle agevolazioni fiscali.

La ragione risiede nel fatto che al momento dell’inizio dei lavori il Comune rientrava nella zona sismica 4.

In conclusione, quindi, l’istante deve effettuare l’adempimento prima della fruizione del beneficio fiscale:

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta;
  • prima dell’esercizio dell’opzione, nel caso di sconto in fattura o cessione del credito.

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